Le plusvalenze maturate fino al prossimo 31.12.2011 potranno ancora beneficiare del regime attuale di tassazione del 12,5% ricorrendo all’opzione prevista dalle nuovi disposizioni, anziché essere assoggettate, se realizzate successivamente, alla nuova misura del 20%. La legge 148/2011, di conversione del dl 138/2011, ha previsto, nell’art. 2 c. da 29 a 33, la possibilità di affrancare le plusvalenze implicite nei prezzi dei titoli e degli altri strumenti finanziari, ivi incluso quello delle quote di fondi comuni di investimento (anche se trattasi giuridicamente di reddito di capitale). L’affrancamento è subordinato alla condizione che il contribuente possegga i predetti strumenti finanziari alla data del 31.12.2011, che lo stesso eserciti l’opzione entro il 31 marzo 2012 e che si provveda al versamento dell’imposta sostitutiva, se dovuta visti gli attuali andamenti dei mercati. L’opzione dovrà essere esercitata in relazione al regime fiscale del cliente: pertanto in dichiarazione dei redditi per i soggetti in dichiarativo ovvero agli intermediari incaricati per i soggetti in regime amministrato o gestito. Quanto alle quote di fondi comuni di investimento permane un’area di incertezza, che la norma parzialmente risolve con riferimento ai fondi esteri identificando, quale soggetto destinatario dell’opzione, l’intermediario incaricato del pagamento dei proventi medesimi (la c.d. banca corrispondente). Con riferimento ai fondi comuni di investimento di diritto italiano si è dell’avviso che il destinatario dell’opzione debba essere la società di gestione del fondo in quanto sostituto d’imposta per i redditi di capitale. Per semplicità il contribuente potrà esercitare la propria opzione direttamente all’intermediario con il quale intrattiene un rapporto, seppur non di formale deposito di custodia e amministrazione, in quanto generalmente collocatore dei fondi, italiani o esteri, sottoscritti dal proprio cliente, salvi i casi in cui la Sgr abbia un rapporto diretto con l’investitore. Infine, l’opzione esercitata riguarderà tutti i titoli e valori, comprese le quote di fondi, detenuti per i soggetti in dichiarativo e per tutti i titoli e valori, comprese le quote di fondi, gestiti in rapporti optati per il regime del risparmio amministrato (si presume per singolo intermediario). Se la previsione dell’affrancamento è stata introdotta per garantire il trattamento fiscale precedente al cambiamento normativo, non è chiaro, dal tenore letterale delle disposizioni, come mai non vi sia possibilità di utilizzare le eventuali minusvalenze risultanti dall’operazione di affrancamento (l’opzione è esercitabile sia in caso di plusvalori che di minusvalori latenti), oltre il 31 dicembre 2012, secondo le regole ordinarie, (ovvero deducibilità nell’esercizio in cui sono realizzate e i quattro esercizi successivi), quando la regola di deducibilità ordinaria rimane in essere per le gestioni patrimoniali individuali. Sarebbe a questo punto più conveniente vendere e riacquistare prescindendo dalla valutazione sui costi della transazione. Rimane peraltro un ulteriore dubbio in merito alle compensabilità delle plusvalenze realizzate in sede di affrancamento con le minusvalenze pregresse non ancora utilizzate per le quali sarebbe opportuno un chiarimento.