In caso di sinistro stradale, verificatosi con le cinture di sicurezza non regolarmente allacciate – se non, addirittura, inutilizzate – la Compagnia di assicurazione è legittimata a operare un rimborso parziale o, perfino, a rifiutarlo del tutto: la mancata adozione dei sistemi di trattenuta anche da parte di un passeggero rappresenta, infatti, una ipotesi di concorso causale nel fatto colposo che, cooperando alla produzione del danno, determina una riduzione del risarcimento dello stesso.
È quanto è emerso, da ultimo, nella sentenza n. 19884/2011 della Corte di cassazione (Terza sezione civile), la quale ha respinto il ricorso di una donna, vittima, assieme al conducente del veicolo a bordo del quale veniva trasportata, di un incidente.
Avverso la sentenza di merito, la ricorrente – tra i motivi di censura addotti – lamentava il fatto che i magistrati di primo grado avessero desunto «per presunzione» il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e chiedeva, di conseguenza, di accertare, in sede di legittimità, quale fosse stata la causa della contusione cranica riportata nell’impatto (collisione confermata, tra l’altro, dallo stesso conducente della vettura, secondo il quale «la trasportata aveva urtato violentemente la testa contro il vetro») se, cioè, l’urto fosse avvenuto contro il parabrezza ovvero il vetro laterale.
I Supremi giudici, nel dichiarare l’inammissibilità della censura, hanno, tuttavia, chiarito che si trattava di «questioni di fatto nuove» che avrebbero indotto a un rinnovato esame degli elementi probatori emersi e a una loro differente valutazione.
La vicenda sottoposta all’esame degli Ermellini non è, però, del tutto singolare: già nel 2009, con la sentenza n. 12547, la Terza sezione civile aveva rigettato il ricorso di un uomo ed una donna che avevano subito un tamponamento a Napoli, stabilendo che «non portare la cintura di sicurezza determina un risarcimento del danno ridotto»; nello stesso senso, secondo la Cassazione civile, Terza sezione, 28 agosto 2007, n. 18177, «la mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, integra una ipotesi di cooperazione nel fatto colposo che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima».