La COVIP ha pubblicato la Deliberazione del 21 settembre, recante le disposizioni sulla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche collettive.
Le nuove disposizioni, che derivano dal recepimento di norme comunitarie, stabiliscono, tra l’altro, che le forme pensionistiche in parola (fondi pensione negoziali di nuova istituzione, fondi pensione aperti ad adesione collettiva e fondi pensione preesistenti) possono prevedere, qualora eroghino direttamente rendite (ossia senza avvalersi di imprese di assicurazione), differenze nelle prestazioni tra uomini e donne solo a determinate condizioni, riguardanti in particolare la sussistenza di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati che giustifichino il trattamento diversificato.
Le norme COVIP, in presenza di trattamenti diversificati, prevedono altresì corrispondenti obblighi di verifica e di informativa cui le forme interessate sono tenute ad adempiere. Restano ferme le norme stabilite dall’ISVAP relative alle rendite erogate tramite imprese di assicurazione e gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, com’è noto, ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012, l’art. 5, comma 2 della Direttiva n. 2004/113/CE che consente alle imprese di assicurazione di prevedere differenze fra sessi nella determinazione dei premi e delle prestazioni.