Giurisprudenza
Riflessioni sul rapporto tra assicurazione e fallimento. Confronto tra gli orientamenti della dottrina e l’interpretazione giurisprudenziale
Autori: Massimo Caiafa
Assinews 224 – Ottobre 2011
L’art. 82 L.F., disposizione non novellata dalla recente riforma, testualmente recita: “il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Lo scioglimento del contratto assicurativo contro i danni – in deroga al principio generale della sospensione di cui all’art. 72 L.F. – può, quindi, avvenire:
A) nel caso in cui sia stato previsto lo scioglimento con apposita clausola (“patto contrario” necessariamente ad probationem con la conseguenza che la prova testimoniale può essere ammessa solo nei limiti stabiliti dagli artt. 2724 n.3 e 2725 c.c).
Il patto contrario può operare autonomamente o previa comunicazione del curatore (Tedeschi), mentre secondo alcuni autori (Jeantet) la deroga pattizia sarebbe stata implicitamente abrogata dalla sanzione di inefficacia di cui all’art. 72 sesto comma L.F.
B) Quando ne derivi ex art. 1898 c.c. un aggravamento del rischio che ne alteri l’equilibrio. In dottrina, è stato rilevato che il fallimento non può costituire ex se una situazione giuridica idonea ad aggravare il rischio (Ragusa Maggiore).
Il rischio è un elemento essenziale del contratto assicurativo nella struttura e nella causa dello stesso e le diverse tipologie sono accomunate proprio dall’assunzione del profilo del rischio in capo all’assicuratore e, cioè, il trasferimento dall’assicurato all’assicuratore medesimo – nella misura contrattualmente stabilita – di un onere economico collegato ad un evento futuro ed incerto. CONTENUTO A PAGAMENTO
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