Non c’è automatismo tra i limiti e il pericolo antiriciclaggio 

 di Fabrizio Vedana  

Limiti al contante, nessun automatismo per la segnalazione antiriciclaggio. Le operazioni di versamento e prelievo di contante da parte della clientela di banche e poste vanno valutate ai fini delle eventuali segnalazioni antiriciclaggio considerando la loro frequenza e le caratteristiche oggettive e soggettive del cliente.

 

Il chiarimento fornito ormai un anno fa con la circolare interpretativa dell’11/10/2010, prot. 297944, della direzione V del Dipartimento del Tesoro, il cui testo è stato condiviso con Banca d’Italia, Uif e Guardia di finanza, appare oggi ancor più utile in considerazione dell’ulteriore riduzione a 2.500 euro della soglia di circolazione del contante e dei titoli al portatore. In attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti il citato chiarimento del ministero dell’economia consente, infatti, di escludere ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta in presenza di frequente operatività in contanti del cliente anche sotto la soglia dei 2.500 euro. Solo la valutazione complessiva dell’operazione, alla luce di tutti gli elementi conoscitivi soggettivi ed oggettivi in possesso del destinatario degli obblighi, può far scattare da parte di professionisti, intermediari finanziari e revisori contabili la segnalazione di operazione sospetta. Certamente il contante era e resta un indice di anomalia e per il Ministero dell’Economia la più intensa circolazione del contante, anche rispetto alla media europea, evidenzia maggiori rischi di riciclaggio e di evasione fiscale oltre che più elevati costi di gestione della massa monetaria ed indiretti costi di sicurezza. Per questo le movimentazioni di contante sono state inserite nell’occhio del mirino a seguito della modifica dell’art. 49 del dlgs 231/2007, operata dal recente articolo 2, comma 4, del Decreto Legge 138/2011, con il quale il limite di circolazione del contante e dei titoli al portatore tra privati viene ridotto a 2499 euro. E’ bene, però, precisare che lo stesso decreto non prevede modifiche ulteriori al Decreto Legislativo 231/2007 (legge antiriciclaggio) tali da determinare un automatica segnalazione al Ministero dell’Economia di tutte le operazioni di prelievo e versamento da/su conti correnti bancari e/o postali per importi pari o superiori a 2500 euro. Detto in altri termini, la Banca e la Posta dovranno comunque capire se tale operazione sostanzi un’effettiva violazione da parte del cliente che sta versando o prelevando. Non basta, quindi, stando all’attuale disposizione di legge, un prelievo di contanti di 2500 euro per considerare accertata una violazione del citato divieto. Un aspetto, quest’ultimo, che dovrebbe contribuire a far dormire sonni più tranquilli a banche, bancari e loro clienti.