Con le nuove norme allo studio del ministero dell’Economia, i fondi pensione devono dare maggiori garanzie sugli impegni di erogazione presi verso gli iscritti 

di Carlo Giuro

Nuovo passo in avanti del sistema previdenziale italiano verso un percorso di adeguamento europeo. È stato infatti posto in pubblica consultazione, che si concluderà il prossimo 4 novembre, il provvedimento del ministero dell’Economia recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. Si prosegue allora nel pieno recepimento dei principi della Direttiva comunitaria sugli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il provvedimento dispone che i fondi pensione debbano dotarsi di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l’accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti. Viene anche introdotto l’obbligo in base al quale gli organismi previdenziali devono trasmettere alla Covip con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a 30 anni. Per quel che riguarda gli accantonamenti i fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno.

 

Lo schema dispone che il calcolo delle riserve avvenga su base individuale, tenendo conto degli iscritti alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente. Il corretto calcolo delle riserve tecniche deve, inoltre, assicurare la prosecuzione dell’erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni già in essere, consentendo altresì di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti. Le tavole biometriche utilizzate dovranno tenere in considerazione le principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e i mutamenti previsti nei rischi rilevanti. Inoltre, la scelta tra i diversi livelli dei tassi di interesse da utilizzare ai fini dei calcoli di natura attuariale, può generare risultati molto differenti anche a causa dell’orizzonte temporale di riferimento molto lungo. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare un tempestivo piano di riequilibrio concreto e realizzabile soggetto ad approvazione da parte della Covip e messo a disposizione degli aderenti. I fondi pensione detengono, poi, su base permanente, attività supplementari pari al 4% delle riserve tecniche. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi adeguati, la Covip può limitare o vietare temporaneamente la disponibilità dell’attivo del fondo anche mediante interventi limitativi dell’erogazione delle rendite in corso e future. (riproduzione riservata)