GIURISPRUDENZA
Autore: Mario Riccardo Oliviero
ASSINEWS 367 – Ottobre 2024
Con l’importante ordinanza n. 19078 emessa l’11 luglio
2024 dalla Terza Sezione Civile, la Cassazione ribadisce che anche eventuali comportamenti del danneggiato, fino alla distrazione, non possono escludere la responsabilità dell’ente
Per graduare correttamente la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile per danno cagionato da cose in custodia, nel tempo la giurisprudenza ha oscillato tra la responsabilità oggettiva del proprietario del bene che ha causato il danno e la responsabilità soggettiva di chi ha contribuito, in qualche modo, al verificarsi dell’evento. Più che un confronto fra distinti orientamenti giurisprudenziali è forse possibile attribuire queste interpretazioni alle differenti sensibilità giuridiche, ma anche economiche e sociali, che hanno accompagnato le diverse epoche storiche.
Con l’importante ordinanza n. 19078 emessa l’11 luglio 2024 dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, la giurisprudenza della Suprema Corte vira, ancora una volta, verso
la piena responsabilità oggettiva del custode, proprietario del bene. Considerando irrilevante ogni possibile concorso di colpa del danneggiato alla causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, come ad esempio: la disattenzione, l’utilizzo improprio di un veicolo su strada dissestata e aver indossato calzature non adeguate alla morfologia del terreno.
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