GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 367 – Ottobre 2024

Una singolarissima decisione che subordina l’azione diretta dell’RCA all’esistenza di una valida copertura assicurativa del danneggiato

“Vedi Napoli e poi muori” è la nota frase che racchiude quel sentimento di nostalgia che pervade il visitatore quando si allontana dalla visita alla città partenopea, sentimento noto già al poeta Goethe e partecipato nel suo libro “Viaggio in Italia”.

Una paritetica, ma diversa forte sensazione, suscita la lettura di recente pronuncia del Tribunale napoletano1 che lo ha visto decidere, negandola, una richiesta risarcitoria di un danneggiato che, privo di responsabilità nell’occorso sinistro, si era posto alla guida del suo veicolo senza l’assicurazione obbligatoria. Il foro di Napoli era già stato protagonista di due analoghi precedenti giurisprudenziali a cui oggi il Tribunale, ha voluto aderire e dar seguito.

Dalla lettura della pronuncia emerge il chiaro intento e la volontà di elevare a principio giuridico, non una norma di legge ma piuttosto un pensiero, quasi un assioma di “giustizia sostanziale”, teso a riequilibrare il sistema assicurativo RCA, dinnanzi agli innumerevoli casi di mancato pagamento del premio RCA e di circolazione di veicoli privi di assicurazione obbligatoria, da cui conseguono pesanti oneri a carico dell’intera collettività che regolarmente paga il dovuto premio. Lo sappiamo che la normativa RCA è stata pensata, ragionata e prescritta, in primis, a tutela del danneggiato che si trova attinto dai pericoli della circolazione di veicoli e che merita protezione, anzi, che deve essere risarcito in ogni ipotesi di danno da circolazione, anche quando trattasi di sinistro con dolo del conducente o di sinistro con veicolo non assicurato (con l’unica esclusione della condotta dolosa o fraudolenta del danneggiato).

La seconda finalità dell’assicurazione RCA è quella tipica di ogni assicurazione ramo danni, ovvero quella di tutelare il patrimonio dell’assicurato, ponendolo al riparo dagli esborsi economici conseguenti alla sua responsabilità che vengono trasferiti ex lege in capo all’assicuratore. Per soddisfare entrambe dette finalità al danneggiato è riconosciuto il diritto di rivolgere la sua richiesta risarcitoria e pretendere il pagamento, direttamente dall’impresa che assicura il veicolo danneggiante (non si fraintenda il concetto quando debba applicarsi l’indennizzo diretto) e che è obbligata a risarcirlo in presenza di una polizza RCA attiva; in assenza di quest’ultima al risarcimento vi provvederà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ma se è il danneggiato che circola con un veicolo privo di assicurazione e che subisce senza colpa alcuna il danno cosa succede? In forza di quanto sopra ricordato la risposta non dovrebbe essere difficile però, a volte, una ingegnosa visione delle norme potrebbe svelarci qualche sorpresa.

Il caso

Tizio alla guida del proprio ciclomotore non assicurato, viene urtato e scaraventato a terra a seguito di collisione con altro veicolo condotto da Caio, il quale omette la dovuta precedenza nell’immettersi sulla via favorita percorsa da Tizio. Tizio rivolge la sua richiesta danni alla Genialloyd Ass.ni, assicuratore del veicolo antagonista che non provvede alla liquidazione del danno. Tizio, esperita senza successo la procedura di negoziazione assistita, si rivolge al Tribunale di Napoli citando in giudizio i litisconsorti necessari – Genialloyd e il proprietario del veicolo – ai sensi dell’art. 144 e 148 cod. ass., chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di Caio con conseguente condanna della compagnia al risarcimento dei danni quantificati in € 218.177. Si costituisce in giudizio la sola Genialloyd la quale eccepisce in ordine, (i) l’inoperatività della polizza RCA per mancata denuncia di sinistro, (ii) l’improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., (iii) la nullità della citazione, (iiii) il difetto di legittimazione attiva e passiva, (iiiii) l’infondatezza nel merito della domanda di Tizio. La causa viene istruita con l’escussione dei testi e l’espletamento della CTU medica e quindi trattenuta in decisione.

La decisione del tribunale

Di tutte le eccezioni sollevate a tappeto dalla compagnia, il Tribunale accoglie quella relativa al difetto di legittimazione dell’attore per la mancata copertura assicurativa del suo veicolo. Che il veicolo attoreo fosse privo di copertura assicurativa è un dato non contestato, dichiarato ab origine da Tizio ed è il motivo per cui, a giudizio del Tribunale, Tizio non è meritevole della tutela contemplata dalle norme degli art. 122 e seguenti del codice dell’assicurazioni private. Il ragionamento del giudicante si sviluppa con le seguenti argomentazioni.

1) L’art. 122 cod. ass. prevede (nella versione ante D.lgs 184/2023) che i veicoli senza guida di rotaia non possano essere posti in circolazione se non assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

2) Tizio si è posto deliberatamente alla guida del proprio veicolo non assicurato, pertanto, agendo in palese violazione dell’obbligo ex lege, nonché in violazione dell’art. 193 del codice della strada che vieta la circolazione sulle strade di veicoli non assicurati, è evidente che il suo comportamento è “illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento”.

3) La gravità della sua condotta colposa gli preclude la tutela richiesta, gli nega il diritto al risarcimento al pari di quel creditore cui non spetta il risarcimento “per i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, come sancito dal comma 2 dell’art. 1227 c.c. in materia di inadempimento contrattuale.

Il giudicante, aderendo ad alcune precedenti pronunce (Trib. Napoli 02.12.21 n. 9783 e Trib. Nola 28.05.22), afferma e sostiene che, pur in presenza di un danno ingiusto – quali sono, anzi sarebbero, le lesioni subite da Tizio per colpa altrui – il comportamento tenuto dal leso che si manifesti e si estrinsechi in una condotta palesemente contra legem, rende la lesione subita non più ingiusta “atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto che abbia accettato il rischio di mettersi alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione, ponendo in essere un comportamento in contrasto con le leggi dello Stato. In altre parole l’appellato avendo volontariamente violato la medesima legge che pretende invocare a sua tutela, ossia il D.Lgs n. 209/20225, ha tenuto una condotta che fuoriesce dall’oggetto assicurativo coperto dalla polizza”.

Quindi, per il Tribunale, in presenza di una condotta che non osserva i precetti normativi, che si pone in aperta violazione della legge, il danno da fatto illecito che detto scriteriato danneggiato subisce, non è più un danno ingiusto ma diventa un danno giusto che, in quanto tale, non può essere risarcito. Nella conclusione tratta dal giudicante si evidenziano due considerazioni: – la prima è che lo Stato non può farsi carico del consociato che non rispetta le norme poste dall’ordinamento giuridico; – la seconda è che la condotta posta in essere da Tizio “fuoriesce dall’oggetto assicurativo della polizza”.

Se per il primo assunto possiamo avvertire una istintiva ed umana, ma certamente non giuridica, vicinanza e/o condivisione, il secondo assunto è di difficile comprensione. Cosa vuol dire che la condotta del danneggiato fuoriesce dall’oggetto assicurativo della polizza? Il danneggiato è un terzo, è un soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra la compagnia e il suo assicurato, è un soggetto al quale la compagnia non può opporre alcuna esclusione o limitazione di polizza… ergo danneggiato e polizza sono due mondi distinti e non si comprende come la condotta del danneggiato possa avere qualche rilievo sul contratto a cui non ha partecipato.

Quanto all’oggetto assicurativo della polizza, il contratto per la responsabilità civile auto ha come oggetto il pagamento del danno al verificarsi del rischio garantito ovvero del danno conseguente alla circolazione del veicolo. Che il danno lamentato da Tizio sia un danno conseguente alla circolazione non vi è dubbio alcuno e che il danno sia stato provocato dalla condotta colpevole del suo conducente neppure. Il giudice, partendo dall’assunto della non meritevolezza di Tizio al risarcimento del danno per sua condotta in violazione dell’art. 122 cod. ass., lo ha escluso dai benefici della copertura assicurativa, come se la sua condotta potesse configurare una clausola di esclusione della copertura alla stregua ad esempio della guida in stato di ebbrezza, oppure come una clausola di delimitazione del rischio.

Solo in tal senso si può spiegare l’affermazione che “la condotta del danneggiato fuoriesce dall’oggetto assicurativo della polizza”, ma è evidente che detta argomentazione non sia condivisibile. Per quanto possa arrecare un certo “fastidio” la circostanza che debba essere risarcito anche colui che adotta una condotta non conforme alla legge, se detta condotta non ha causato il danno in forza dei normali principi di causalità, il danneggiato non ha alcuna responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 e 2054 c.c. e il risarcimento gli è dovuto. La pronuncia si pone certamente in contrasto sia con le norme che disciplinano il fatto illecito sia con le norme di cui al d.lgs 209/2005 e sia con le direttive dell’Unione Europea in materia RCA le cui norme sono tutto ed univocamente orientate alla tutela del terzo danneggiato ovviamente incolpevole.

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1 Tribunale di Napoli sentenza del 18 giugno 2024


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