L’omologazione e la taratura dei sistemi di rilevamento della velocità sono condizioni necessarie per la legittimità dell’accertamento? E valgono anche per gli impianti di videosorveglianza? E su chi grava eventualmente l’onore della prova? Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20492 del 24 luglio 2024
Ileana Corrado
IL CASO
Con opposizione dinnanzi Giudice di Pace di Venezia, veniva impugnata una ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, relativa ad un verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale, attraverso il sistema ARGOS, in funzione di videosorveglianza, nei confronti di un motoscafo per aver superato il limite massimo di velocità di 3 km/h, oltre all’erronea esibizione del contrassegno. L’imbarcazione, infatti, navigava inalberando la bandierina di colore giallo dedicato al servizio taxi, e non alla bandiera verde per il noleggio con conducente.
Nell’atto impugnato l’opponente si doleva del mancato riferimento rispetto alla omologazione e alla taratura del sistema elettronico utilizzato.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritendendo che l’omologazione e la taratura dei sistemi di rilevazione automatica, afferenti alle infrazioni commesse da natanti, non soggiacesse, in via analogica alle norme previste dal Codice della strada.
Contro la sentenza di primo grado il soccombente ricorreva in appello presso il Tribunale di Venezia che accoglieva l’impugnazione, annullando l’ordinanza-ingiunzione e sostenendo, che il convenuto Comune di Venezia, non avesse prodotto la documentazione di avvenuta omologazione e periodica taratura e verifica di funzionalità del sistema ARGOS (tutor), utilizzato per il rilevamento delle suddette infrazioni. Secondo il Tribunale, infatti, il caso di specie andava risolto applicando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113/2015, con la quale, in estrema sintesi, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del D. Lgs. N. 285/92 nella parte in cui non prevedeva che, tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
L’Ente, pertanto, impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo che la legittimità del suo operato, risieda sia nella fede privilegiata di cui sono dotati i verbali di accertamento e sia nell’immediata percezione dell’agente accertatore, il quale, costatava la violazione in tempo reale, attraverso il suddetto sistema di videosorveglianza. Il ricorrente fondava il ricorso altresì, su un ulteriore motivazione. Secondo il Comune di Venezia, difatti, la normativa in tema di omologazione e taratura delle apparecchiature di rilevamento delle infrazione, sarebbe applicabile solo agli strumenti di rilevamento di velocità e non anche ai sistemi di videosorveglianza.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
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