La Corte Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia ha stabilito, con la sentenza n. 135/2022, che nel caso di una polizza “unit linked” stipulata da un’associazione professionale, è deducibile solo la parte del premio che copre il rischio di morte degli associati.

Questa decisione si basa sulla considerazione che solo tale componente è relativa a un evento che influisce sui risultati dell’attività. Al contrario, la restante parte dell’onere assicurativo, che ha natura di investimento finanziario, non può essere dedotta nella determinazione della base imponibile Irpef ed Irap.

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