Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’IVASS, ha fissato con Decreti del 28 luglio 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 9 agosto 2023, la misura per l’anno in corso dei contributi di vigilanza a carico degli intermediari e delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed estere.

Il contributo dovrà essere pagato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA con le modalità riportate nel sito IVASS.

Per quanto riguarda gli intermediari:

1. La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al
registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, e' determinata come segue: 
    a) Sezione A - agenti di assicurazione: 
      persone fisiche: euro 47,00; 
      persone giuridiche: euro 268,00; 
    b) Sezione B - broker: 
      persone fisiche: euro 47,00; 
      persone giuridiche: euro 268,00; 
    c) Sezione C: 
      produttori diretti: euro 18,00; 
    d) Sezione D -  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste
Italiane: 
      banche con raccolta premi pari o superiore  a  100  milioni  di
euro e Poste Italiane: euro 10.000,00; 
      banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro
9.600,00; 
      banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro,
intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00; 
    e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro
unico degli intermediari: 
      persone fisiche: euro 15,00; 
      persone giuridiche: euro 80,00. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico  degli
intermediari e nell'elenco annesso  al  registro  alla  data  del  30
maggio 2023. 

Art. 2 Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova
  di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto  legislativo
  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023 
 
  La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro  che  intendono
svolgere la prova di idoneita' di cui  all'art.  110,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2023,  e'
stabilito nella misura di settanta euro.

Per quanto riguarda le imprese:

Art. 1 
 
                   Contributo di vigilanza dovuto 
                      per l'anno 2023 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS  dai
soggetti di cui all'art. 335, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito
indicata: 
    a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2022  a  carico  delle
imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia
e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 
    b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico
delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 
  2. Il contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2023  e'  corrisposto
all'IVASS: 
    a) dalle rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee
che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi
raccolti nel territorio italiano; 
    b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia
in regime di libera prestazione  di  servizi,  sia  direttamente  dal
proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in  altri
paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel
territorio italiano. 
  3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in
regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo
delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 
  4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2022  dalle  imprese  di
assicurazione  e  riassicurazione,  sono  depurati  degli  oneri   di
gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota   fissata   con
provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in  misura  pari
al 4,29 per cento dei predetti premi.

Il termine per il pagamento è l’ 11 ottobre 2023; gli intermediari con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso mese di maggio (cfr. allegato 1 del Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61) hanno tempo per pagare il contributo fino al 20 novembre 2023.

Le imprese e gli intermediari esteri che non possono utilizzare il sistema PagoPA, potranno pagare il contributo mediante bonifico, utilizzando le coordinate bancarie di Unimatica – società che provvede alla riscossione dei contributi IVASS – già utilizzate lo scorso anno.
Coloro che versano il contributo per la prima volta potranno chiedere codice IBAN e SWIFT di Unimatica inviando un’email a: unipay-tr@unimaticaspa.it o all’IVASS utilizzando l’indirizzo di posta elettronica supervisoryfee@ivass.it.

Per altre informazioni sulle modalità di pagamento o chiarimenti in relazione all’uso del Portale, è possibile rivolgersi al servizio di supporto di Unimatica, scrivendo una email a unipaytr@unimaticaspa.it oppure chiamando il numero verde 800.669685 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (numero attivo solo per chiamate dall’Italia).