Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’IVASS, ha fissato con Decreti del 28 luglio 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 9 agosto 2023, la misura per l’anno in corso dei contributi di vigilanza a carico degli intermediari e delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed estere.
Il contributo dovrà essere pagato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA con le modalità riportate nel sito IVASS.
Per quanto riguarda gli intermediari:
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, e' determinata come segue: a) Sezione A - agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 268,00; b) Sezione B - broker: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 268,00; c) Sezione C: produttori diretti: euro 18,00; d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane: banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00; banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00; banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00; e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari: persone fisiche: euro 15,00; persone giuridiche: euro 80,00. 2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2023.
Art. 2 Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023 La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro.
Per quanto riguarda le imprese:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' stabilito nella misura di seguito indicata: a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2023 e' corrisposto all'IVASS: a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano; b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano. 3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento dei predetti premi.
Il termine per il pagamento è l’ 11 ottobre 2023; gli intermediari con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso mese di maggio (cfr. allegato 1 del Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61) hanno tempo per pagare il contributo fino al 20 novembre 2023.
Le imprese e gli intermediari esteri che non possono utilizzare il sistema PagoPA, potranno pagare il contributo mediante bonifico, utilizzando le coordinate bancarie di Unimatica – società che provvede alla riscossione dei contributi IVASS – già utilizzate lo scorso anno.
Coloro che versano il contributo per la prima volta potranno chiedere codice IBAN e SWIFT di Unimatica inviando un’email a: unipay-tr@unimaticaspa.it o all’IVASS utilizzando l’indirizzo di posta elettronica supervisoryfee@ivass.it.
Per altre informazioni sulle modalità di pagamento o chiarimenti in relazione all’uso del Portale, è possibile rivolgersi al servizio di supporto di Unimatica, scrivendo una email a unipaytr@unimaticaspa.it oppure chiamando il numero verde 800.669685 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (numero attivo solo per chiamate dall’Italia).