NOTA DEL CS LAVORI PUBBLICI. REQUISITI CERTIFICABILI DAL DIRETTORE DEI LAVORI
di Michele Damiani
Superbonus a maglie (un po’) più larghe. Per raggiungere la quota del 30% di completamento dei lavori entro il 30 settembre, necessaria per usufruire del Superbonus entro il 31 dicembre, potranno essere conteggiati anche i lavori non agevolati da bonus edilizi. Per dimostrare il raggiungimento del limite minimo, inoltre, sarà sufficiente la redazione di una dichiarazione da parte del direttore dei lavori, basata su documentazione probatoria. È quanto affermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo scorso 5 settembre ha discusso e approvato un documento di risposta a un quesito avanzato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt). A segnalarlo la stessa Rpt, che ieri ha diffuso una nota sulla notizia.

Come ricordato dalla Rete, secondo quanto previsto dal dl aiuti, per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 è necessario che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Nel computo, fanno sapere dalla commissione lavori pubblici, potranno rientrare anche i lavori non agevolati da bonus edilizi. Già la disposizione del dl Aiuti, nonché l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, avevano aperto a questa strada, ora rimarcata dal Consiglio superiore, che nella nota afferma testualmente che «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione».

Per quanto riguarda la dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la commissione sottolinea che, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, sia sufficiente la redazione, da parte del direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture ecc.) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. La dichiarazione sarà inviata al direttore dei lavori, al committente e all’Impresa, «affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli», si legge nella nota Rpt.
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