UN’ANALISI DELLE NOVITÀ CONTENUTE NELL’EMENDAMENTO SUL SUPERBONUS DEL DL AIUTI BIS
di Andrea Bongi e Fabrizio Poggiani
Responsabilità solidale: documentazione ora per allora solo per lo sconto in fattura. Per evitare la responsabilità solidale, il cedente anche fornitore deve infatti acquisire, ora per allora, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese. Tenuto conto esatta qualificazione dei soggetti obbligati saranno solo le cessioni avvenute tramite il c.d. “sconto in fattura” le uniche interessate dal nuovo testo normativo. Nel caso in cui sia il beneficiario ad aver ceduto il credito, non vi sarà dunque l’obbligo di predisporre il visto di conformità e richiedere le asseverazioni tecniche per gli interventi, diversi dal Superbonus, eseguiti prima del fatidico 12 novembre 2021. Questo ciò che emerge dall’ultima versione dell’emendamento approvato (si veda, ItaliaOggi del 14/09/2022) che modifica l’art. 14 del dl 50/2022, convertito con modificazioni nella legge 91/2022. Se piuttosto chiaro risulta essere il nuovo comma 1-bis.1) sul tema del concorso in violazione, assolutamente meno chiaro risulta il successivo comma 1-bis.2 destinato a impattare sull’art. 121 del dl 34/2020 avente ad oggetto la cessione dei crediti derivanti dagli interventi edilizi agevolati. A far data dal 12/11/2021, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi per i crediti cedibili ai sensi del citato art. 121 del dl 34/2020, al fine di limitare le potenziali frodi, come indicato dal comma 1-ter) del detto articolo; si tratta, in particolare, in caso di opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura, dell’ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute che fruiscono delle agevolazioni. Dopo numerosi interventi legislativi, si è intervenuti ulteriormente e, in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, sono state introdotte modifiche sul tema della responsabilità solidale, in presenza di concorso nella violazione, e dello sblocco delle cessioni dei vecchi crediti. Si tratta, in particolare, di una esigenza sentita da parte delle imprese e dalle imprese che hanno in pancia molti crediti ottenuti mediante, soprattutto, la formula dello sconto in fattura, ricordando che con un documento di prassi (circ. 23/E/2022) l’Agenzia delle entrate aveva fissato i criteri per valutare il concorso nella violazione e, di conseguenza, l’attribuzione della responsabilità solidale tra i soggetti intervenuti nelle varie cessioni. Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo comma 1-bis.2), il legislatore ha previsto che per i crediti, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, “sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, di cui al successivo 1-ter)”, il cedente, soggetto diverso da banche e intermediari finanziari e dalle assicurazioni che “coincida con il fornitore”, deve acquisire “ora per allora”, al fine di evitare la responsabilità solidale, il visto di conformità e le attestazioni di congruità delle spese. S’innescano alcune perplessità e si introduce una nuova modalità per cedere più liberamente i crediti, evitando la pesantezza della responsabilità solidale; la perplessità, in effetti, riguarda la sottolineatura della qualifica del cedente di “fornitore”, dopo peraltro che è stata abortita la successiva locuzione che individuava l’esecutore dei lavori, stante il fatto che gli istituti bancari e assicurativi sono esclusi dalla medesima disposizione. Siamo nell’ambito dei crediti “sorti prima degli obblighi” introdotti dal decreto “Antifrodi” (dl 157/2021, poi trasfuso nella legge di bilancio per il 2022, legge 234/2021) del visto e delle attestazioni per i quali il fornitore si deve adoperare per ottenere, “ora per allora” la documentazione richiesta per la cessione dei crediti, di cui all’art. 121 del dl 34/2020; in assenza di detta documentazione lo stesso rischia di incorrere nella responsabilità solidale, non solo per dolo o colpa grave. In un certo qual modo, proprio per l’aver individuato nel cedente anche fornitore, il soggetto che deve adoperarsi nella produzione documentale ora per allora, il legislatore ha ritenuto più sicure le cessioni di crediti avvenute in assenza del meccanismo dello sconto in fattura nelle quali il primo cedente è proprio il beneficiario delle detrazioni fiscali.
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