MODIFICATO IL COSIDDETTO MINIMO VITALE
Pensioni impignorabili fino a 1.000 euro. Il c.d. «minimo vitale», infatti, passa dall’importo pari a una volta e mezza a due volte il valore dell’assegno sociale, con minimo (appunto) di 1.000 euro. L’emendamento modifica l’articolo 545 del codice di procedura civile (regio decreto n. 1443/1940) che al comma 7 prevede, appunto, il limite d’impignorabilità delle pensioni. Viene quindi stabilito che il limite d’impignorabilità sarà pari «al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro». Il resto della norma, invece, non è modificato; per cui il limite continua a vale sulle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, d’indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza. Inoltre, resta fermo che la parte eccedente è pignorabile nei limiti fissati dalla stesso art. 545 del codice di procedura civile.

Poiché, per l’anno 2022, l’importo mensile dell’assegno sociale è 468,28 euro, ne deriva che:

– il vigente «minimo vitale» è pari a 702,42 euro (cioè 468,28 euro moltiplicato 1,5);

– il «minimo vitale», a seguito delle modifiche dell’emendamento, risulterà pari a 1.000 euro perché il doppio dell’assegno sociale è inferiore tale limite minimo (ossia 936,56 euro, pari a 468,28 euro moltiplicato 2).

Michele Damiani
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