GLI EFFETTI DELLA REVISIONE BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
di Enrico Santi
Dal 1° gennaio 2023 potrebbe scattare un aumento di circa il 10% degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. È quanto si può ricavare dal dato ufficiale comunicato dall’Istat sulla variazione percentuale dell’indice Foi di agosto 2022 rispetto ad agosto 2020. Secondo l’art. 195, comma 3, del Codice della strada, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Prendendo come riferimento tale indice, il ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà fissare con decreto nella seconda metà di dicembre i nuovi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie, che si applicheranno dal 1° gennaio 2023. Come comunicato dall’Istat, la variazione ufficiale dell’indice Foi ad agosto di quest’anno rispetto allo stesso mese di due anni prima è stata pari al 10,4%, tendenzialmente in aumento rispetto ai valori misurati ad aprile (+ 7,0%), maggio (+ 8,1%), giugno (+ 9,3%) e luglio (+ 9,8%). Si tratterebbe dell’incremento più alto da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, di cui al dlgs n. 285/1992.
Soltanto a gennaio 1997 era stato applicato un aumento del 17,5%, che però era stato calcolato su quattro anni, anziché su due; successivamente le variazioni percentuali erano rimaste contenute tra un + 0,1% a inizio 2017 e un + 5,4% a inizio dell’anno 2013.
Nell’ultimo aggiornamento con decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 era stata applicata per la prima volta una diminuzione pari a 0,2%.
Come negli anni precedenti, nel calcolo dei nuovi importi sarà applicata la consueta regola dell’arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale sarà pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se sarà inferiore.
L’arrotondamento sarà applicato alle sanzioni edittali, ma non agli importi che costituiscono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice della strada, come, per esempio, le somme da iscrivere a ruolo o le somme richieste a titolo di cauzione.
Saranno escluse dall’aggiornamento, non essendo ancora decorsi due anni, le norme che hanno introdotto o modificato le sanzioni dopo il 1° gennaio 2021. I nuovi importi si applicheranno anche alle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme di cui alla legge n. 727 del 13 novembre 1978.
Per quanto concerne il Codice della strada, un ipotetico aumento del 10,4% determinerebbe, a titolo esemplificativo, l’aumento da 42 a 46 euro per il classico divieto di sosta in area vietata; da 83 a 92 euro per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; da 165 a 182 euro per la guida con telefono e per la sosta in stalli per invalidi; da 167 a 184 euro per il passaggio con luce rossa del semaforo; da 173 a 191 euro per la circolazione senza la revisione; da 543 a 599 euro per la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; da 845 a 933 euro pe l’eccesso di velocità di oltre 60 km/k rispetto al limite massimo consentito; da 866 a 956 per la mancanza di copertura assicurativa; da 5.100 a 5.630 euro per la guida senza patente o con patente di categoria diversa. Il dato definitivo Istat sull’indice Foi, che sarà recepito nel dm di aggiornamento degli importi, sarà quello relativo alla variazione tra novembre 2022 e novembre 2020.
Fonte: