Ivass ha pubblicato il Regolamento n. 53 del 30 Agosto 2022 recante disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di mistery shopping per la tutela dei consumatori.
Il Regolamento disciplina le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori, di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.
Le disposizioni del Regolamento si applicano alle attività di mystery shopping svolte nei confronti di:
a) imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
b) imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
c) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
d) intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice e intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro che siano iscritti nell’Elenco Annesso di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice;
e) soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione limitatamente ai profili assicurativi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Codice.
L’IVASS può, per acquisire elementi informativi, avvalersi di soggetti esterni appositamente incaricati dello svolgimento delle attività di mystery shopping in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
Per quanto riguarda i requisiti, l’incaricato esterno deve possedere idonei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza. L’incaricato esterno è in possesso di una significativa e comprovata esperienza nello svolgimento di attività di mystery shopping ed ha una struttura organizzativa, nonché le competenze tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell’incarico. Il requisito di indipendenza sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’incaricato esterno non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti oggetto dell’indagine;
b) non esistono tra l’incaricato esterno e i soggetti oggetto dell’indagine o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, stabili e continuative, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza dell’incaricato risulta compromessa;
c) l’incaricato esterno adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono compromettere la propria indipendenza, nonché tutte le misure volte a rilevare, evitare o comunque gestire in modo appropriato conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, rispetto al corretto espletamento dell’incarico.
Nello svolgimento dell’incarico, l’incaricato esterno può avvalersi di mystery shoppers specificamente individuati secondo le procedure di cui al comma 1, lettera g). Il ricorso a mystery shoppers non esonera in alcun modo l’incaricato esterno dalle responsabilità derivanti dall’esecuzione dell’incarico ad esso affidato dall’IVASS.