I DATI NELLE RELAZIONI ANNUALI DELL’AUTHORITY
In dieci anni sono cresciuti del 250% i reclami privacy per i settori telefonia e marketing. È quanto risulta dalle relazioni annuali del Garante della privacy, nelle quali si passa dal contare 2043 segnalazioni, ricorsi e reclami pervenuti nel 2012 al registrare 5356 segnalazioni e reclami pervenuti nel 2021.

L’andamento in forte crescita è un segnale della oggettiva inefficacia delle leggi che si sono succedute nel tempo.

E anche nella legge 5/2018, cui si deve il restyling del Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing (Rpo), ci sono molte disposizioni non chiare, che alimentano incertezze nella prassi.

Tra queste quella di maggiore preoccupazione riguarda i casi in cui un operatore economico può evitare di consultare il Registro Pubblico delle opposizioni e i relativi costi, visto che ha l’obbligo di consultarlo mensilmente (pur negli importi notevolmente ridotti previsti dal decreto 22 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2022).

In particolare, non sono chiari i casi di esonero dall’obbligo di consultazione del Rpo quando l’operatore economico ha ottenuto il consenso dell’interessato nell’ambito dei rapporti contrattuali.

A questo riguardo va ricordato che una delle più importanti novità del Rpo è il fatto che chi si iscrive al Registro revoca, con l’iscrizione, tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano telefonate per fini di pubblicità o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Si tratterebbe, sulla carta, di un repulisti generale e immediato: la legge 5/2018, però, salva i consensi al trattamento per i fini di marketing se prestati “nell’ambito” di specifici rapporti contrattuali in essere, o cessati da non più di 30 giorni, dei quali è parte il contraente e aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Pertanto, se una persona presta il consenso nel contesto di un contratto di fornitura di beni e servizi, il consenso è valido; potremmo dire che è un super-consenso, e serve per fare telefonate di marketing durante il contratto e, anzi, una volta chiuso il contratto, c’è tempo per fare una telefonata con lo scopo di recuperare l’ex cliente. Tutto questo senza passare dal Rpo.

Peraltro, sul punto la legge 5/2018 non è affatto chiara e la disposizione si può interpretare in mille modi a seconda di quanto si largheggi nella descrizione dell’“ambito”. La legge è tanto oscura che lo stesso ministero dello sviluppo economico (Mise), nel documento Analisi delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione operatori Rpo anteriore alla partenza del nuovo regime, ha chiesto l’aiuto del Garante della privacy: va spiegato, una volta per tutte e per tutti, che cosa si deve intendere “nell’ambito” e quali siano i contratti coinvolti e, comunque, quali sono le modalità semplificata del super-consenso.

Un tentativo di chiarimento, che renda possibile applicare la norma in questione, si coglie nelle Faq pubblicate sul sito del Registro delle opposizioni (https://registrodelleopposizioni.it/operatore/domande-frequenti-operatore/).

In queste risposte troviamo queste due indicazioni: 1) l’operatore è obbligato a consultare il Rpo se intende chiamare con o senza l’intervento di un operatore umano numeri di persone che non sono suoi clienti; 2) se è stato raccolto il consenso “marketing” in un contratto, l’operatore è esonerato dall’obbligo di consultare il Rpo, ma solo se il contratto con il contraente ha carattere di continuità; in ogni caso, la deroga si applica solo all’operatore a cui si riferisce il contratto e non anche ai soggetti terzi a cui i dati sono stati ceduti.

Resta il fatto, però, che le limitazioni poste dalle risposte citate (solo contratti continuativi), se certamente vanno incontro a esigenze di tutela degli interessati, non sono precisamente sostenute dalla formulazione dell’articolo 1, comma 5, ultimo periodo della legge 5/2018, in cui si parla di rapporti contrattuali, senza nessuna perimetrazione. E, sul punto, non mancherà prevedibilmente il contenzioso.
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