GIURISPRUDENZA
Autore: Ginevra Begani
ASSINEWS 345 – ottobre 2022
Valida la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica
La Corte di Cassazione sezione III civile, con la sentenza n. 23415/22, depositata in data 27 luglio 2022, è intervenuta in materia di contratto di assicurazione contro i danni, pronunciandosi sulla validità ed efficacia della clausola di polizza che impegna l’assicurato a far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore.
Questa è la vicenda che ha dato origine alla pronuncia in esame. La ricorrente danneggiata aveva stipulato con la resistente compagnia di assicurazione una polizza a copertura dei danni provocati da eventi atmosferici.
Il contratto conteneva una clausola che consentiva all’assicurato di fruire di una riduzione del premio del 3%, a fronte dell’impegno assunto dal contraente di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore, ma stabiliva, per il caso in cui tale impegno non fosse stato onorato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia, pretendendo dalla compagnia l’indennizzo per equivalente, anziché in forma specifica, un aumento della franchigia quantificata nella misura del 20%.
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