L’EMENDAMENTO AL DL AIUTI BIS IN CORSO DI CONVERSIONE ELIMINA LA CORRESPONSABILITÀ RAFFORZATA
di Andrea Bongi
Cessione crediti fiscali: torna la responsabilità solidale del cessionario solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Grazie all’emendamento inserito durante la conversione in legge del dl Aiuti, il nuovo comma 6 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 che disciplina la cessione dei crediti, il cessionario, in presenza di concorso con il beneficiario nella violazione, risponderà in solido con quest’ultimo solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Finisce così l’era in cui la responsabilità solidale del cessionario scattava per il semplice concorso di quest’ultimo nella violazione, anche quindi in presenza di semplice colpa o omissione. La nuova disposizione normativa copre giuridicamente tutti i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste sai dall’articolo 119 del dl 34/2020 che dallo stesso articolo 121.
Quest’ultimo inciso fa sì che la responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si applica al Superbonus del 110% (per la cessione del quale è sempre stato obbligatorio il rilascio del visto e la presenza delle asseverazioni) e per le cessioni degli altri bonus fiscali avvenute dopo il 12 novembre 2021 a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto antifrodi.
Ciò premesso, l’emendamento in oggetto ha previsto la possibilità di applicare, ora per allora, il regime della responsabilità solidale del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave, anche per le cessioni di crediti diversi dal superbonus, effettuate prima del 12 novembre 2021.
In queste ipotesi il cedente che coincide anche il fornitore, può acquisire con effetto “ora per allora” tutta la documentazione prevista per le cessioni dei bonus “vigilati” fin dall’origine (visto di conformità, asseverazioni tecniche, etc.) al preciso scopo di estendere anche a tali cessioni il nuovo regime limitato di responsabilità solidale del cessionario.
Quest’ultima situazione non si rende tuttavia necessaria nell’ipotesi in cui il cedente i crediti sia una banca o un intermediario finanziario, oppure una società appartenente ad un gruppo bancario oppure un’impresa di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia.
Il fatto che la nuova disposizione normativa assoggetti al nuovo obbligo retroattivo soltanto i fornitori-cedenti i crediti fa sì che la stessa si renda applicabile soltanto alle cessioni avvenute tramite il c.d. “sconto in fattura”. Nelle ipotesi in cui sia il beneficiario ad aver ceduto il credito, non vi scatterà dunque l’obbligo di predisporre il visto di conformità e richiedere le asseverazioni tecniche per gli interventi, diversi dal Superbonus, eseguiti prima del fatidico 12 novembre 2021.
Ciò significa, senza ombra di dubbio, che per il legislatore le cessioni di crediti avvenute in assenza del meccanismo dello sconto in fattura, nelle quali il cedente coincide con il beneficiario delle detrazioni fiscali, i rischi di frode sono limitati ai minimi termini. In effetti si tratta di situazioni nelle quali i lavori e le relative fatture sono state oggetto di pagamento tracciato da parte del beneficiario dei bonus fiscali rendendo, di fatto, molto più difficile e improbabile l’utilizzo di schemi frodatori e illeciti.
La soluzione legislativa in oggetto dovrebbe contribuire allo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali consentendo così a migliaia di aziende edili di recuperare liquidità ed evitare il probabile default.
Resta tuttavia un nodo di non poco conto ancora da sciogliere. Si tratta delle rigide posizioni assunte dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23 del 23 giugno scorso. Se non verranno rivisti alcuni aspetti contenuti nel suddetto documento di prassi amministrativa, il sistema bancario difficilmente sbloccherà il mercato delle cessioni.
Per effetto del nuovo assetto normativo l’Agenzia delle entrate dovrebbe rivedere alcuni degli indicatori di rischiosità delle cessioni dei crediti evidenziati nella circolare. Nello specifico dovrebbero essere eliminati, anche perché non in linea con il perimetro normativo di riferimento, parametri di rischiosità delle cessioni quali: “l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame” e “la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”.
Decisivi visti di conformità e asseverazioni. Senza visti e asseverazioni cessioni dei crediti a rischio. È tutto qui il senso della modifica normativa al decreto Aiuti che ripristina, a certe condizioni, il regime della responsabilità attenuata del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
Quando le cessioni dei crediti fiscali sono state oggetto di controllo sostanziale da parte di un professionista dell’area tecnica, tramite asseverazione o attestazione, e al controllo formale e documentale con il rilascio del visto di conformità, la responsabilità del cessionario è limitata al concorso nella violazione nei soli casi di dolo e colpa grave.
Il tentativo di far circolare i crediti fiscali senza il controllo sostanziale e documentale dei suddetti professionisti è dunque fallito e deve essere, ora per allora, ripristinato.
È proprio per questo motivo che il legislatore, nel definire i casi in cui scatta il concorso di responsabilità del cessionario dei crediti, precisa che le limitazioni ai casi di dolo e colpa grave si applicano, retroattivamente a tutti i crediti che sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, attraverso il rilascio dei visti di conformità e le attestazioni e asseverazioni tecniche.
Le cessioni del superbonus del 110%, spesso accusato ingiustamente di essere oggetto di numerose frodi, sono state caratterizzate dall’obbligatorietà del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche fin dall’entrata in vigore del dl 34/2020 e quindi, per le stesse, il nuovo regime di responsabilità attenuta del cessionario è già pienamente operativo e copre tutte le cessioni effettuate.
Diverso è il discorso relativo alle altre cessioni di crediti fiscali previste dall’artt. 121 del dl 34/2020.
Per queste tipologie di bonus fiscali (bonus facciate, ristrutturazioni edilizie, eco-bonus, ecc.) la cessione a terzi è stata “libera” ovvero non obbligatoriamente supportata da visto di conformità e asseverazione tecnica, fino al 12 novembre 2021.
Solo da tale data in avanti per poter cedere uno di tali crediti il legislatore ha previsto la necessità di un vaglio formale e sostanziale da parte dei liberi professionisti. Ed è proprio per questo motivo che il legislatore introduce, ora per allora, la possibilità di estendere la responsabilità attenuata del cessionario anche a tali cessioni, semplicemente assoggettandoli al rilascio del relativo visto di conformità e di asseverazione tecnica.
Sulla base di tali presupposti i professionisti incaricati dovrebbero recuperare, ex post, tutta la documentazione necessaria e utile ed apporre, con il meccanismo dell’ora per allora, il relativo visto e le relative asseverazioni tecniche.
Ciò, ovviamente, non sarà sempre possibile.
Le numerose e troppe modifiche alla disciplina dei visti e delle asseverazioni tecniche renderanno, in più di una situazione, impossibile il rilascio postumo di tali certificazioni e la relativa assunzione di responsabilità dei professionisti incaricati.
Al di là di tali situazioni quello che è importante, e che le categorie professionali interessate non devono mancare di sottolineare con forza, è che senza la garanzia di professionisti esterni i crediti non si cedono o se si sono ceduti, il cessionario resta maggiormente responsabile.
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