UN DLGS IN GAZZETTA RECEPISCE LA RIFORMA UE. NUOVE SANZIONI SU SOCIETÀ E PERSONE FISICHE
di Fabrizio Vedana
Semplici, trasparenti e standardizzate: sono le caratteristiche che dovranno avere le cartolarizzazioni. Il tutto grazie al recepimento del regolamento europeo n. 2017/2402, realizzato attraverso il decreto legislativo n. 131 del 3 agosto 2022. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2022 ed è entrato in vigore il 3 settembre scorso. Oltre a introdurre un quadro normativo specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, il dlgs stabilisce nuove e specifiche competenze di vigilanza per Banca d’Italia, IVASS, COVIP e CONSOB e determina le sanzioni amministrative relative alle eventuali violazioni previste dalle disposizioni introdotte dal regolamento europeo recepito.
Il regolamento Ue. Quest’ultimo rivede il quadro generale per le cartolarizzazioni, e definisce:
• gli obblighi di due diligence;
• gli obblighi di mantenimento del rischio e di trasparenza che riguardano i soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni;
• i criteri per la concessione di crediti;
• i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio;
un divieto di ri-cartolarizzazione;
• i requisiti per le società veicolo per la cartolarizzazione;
• le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.
Il nuovo decreto. Il provvedimento in Gazzetta, invece, modifica il decreto legislativo n. 58/98 mediante l’aggiunta dell’articolo 4-septies.2 per effetto del quale vengono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi del citato regolamento europeo.
La Banca d’Italia sarà l’autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’art. 5 del regolamento Ue 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale;
b) vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento Ue 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario.
All’IVASS competeranno:
• la vigilanza sul rispetto degli obblighi stabiliti all’art. 5 del regolamento Ue 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale;
• la vigilanza sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento Ue 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione.
La COVIP sarà l’autorità competente a:
• vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’art. 5 del regolamento Ue 2017/2402 per gli enti pensionistici aziendali o professionali;
• vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento Ue 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale.
La CONSOB dovrà:
• vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’art. 3 del regolamento Ue 2017/2402;
• vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento Ue 2017/2402 quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell’Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento Ue 2017/2402;
• vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento Ue 2017/2402;
• autorizzare il verificatore terzo di cui all’art. 27, comma 2, del regolamento (UE). 2017/2402 secondo quanto previsto dall’art. 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformità di questo soggetto all’art. 28 del medesimo regolamento, nonché revocare la citata autorizzazione.
La seconda, significativa, modifica apportata al dlgs n. 58/98 consiste nell’introduzione di un nuovo articolo, il 190-bis.2, recante specifiche sanzioni amministrative per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento Ue 2017/2402. Il nuovo articolo 190-bis.2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 5 mln e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell’autore della violazione. Accanto a tale sanzione che andrebbe a colpire la società (banca, fondo pensione, assicurazione, ecc.) ci sarebbe poi anche quella comminata nei confronti delle persone fisiche facenti parte degli organi sociali o direttivi delle medesime entità e indicata in un importo che può variare da euro cinquemila a euro cinque milioni.
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