IL PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: FINANZIANDO UNA SRL IN FORTE CRISI SE NE AGGRAVA IL DISSESTO
di Dario Ferrara
La banca deve risarcire il fallimento della società. E ciò perché finanziando la srl in crisi senza speranza ne ha aggravato il dissesto, consentendo che l’attività d’impresa continuasse in perdita. E non c’è dubbio che la curatela possa agire contro l’istituto se la nuova finanza o il mantenimento dei contratti in corso hanno causato la diminuzione del patrimonio per la società poi fallita: evidente il pregiudizio patito dall’intero ceto dei creditori della compagine per la perdita della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 cc. Non è necessario esercitare in modo congiunto l’azione contro la banca e l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società.

È quanto emerge dall’ordinanza 24725/21, pubblicata il 14 settembre dalla prima sezione civile della Cassazione.

Il caso. Accolto il ricorso proposto dalla curatela, che pretende dalla banca un risarcimento di 3 milioni di euro per l’abusiva concessione del credito in favore di un’impresa già decotta. Sbaglia la Corte d’appello a ritenere l’organo concorsuale privo di legittimazione sul rilievo che sarebbe necessario passare per un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, «rispetto al quale la condotta della banca si pone in termini di complicità», aprendo così a un’estensione solidale della condanna all’istituto per il danno recato al patrimonio sociale dell’imprenditore.

In realtà la responsabilità dell’azienda di credito come finanziatrice abusiva può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’articolo 146 lf, in via di solidarietà passiva ai sensi dell’articolo 2055 cc, quali fatti che hanno causato lo stesso danno. Ma l’esercizio congiunto delle azioni contro amministratori ed ente creditizio non è necessario perché si tratta di mero litisconsorzio facoltativo.

Non è abusiva la concessione del credito se la banca assume un rischio ragionevole finanziando una società che in base a notizie e dati acquisiti può comunque restare in modo proficuo sul mercato e intende utilizzare i prestiti ricevuti per farlo.

L’istituto compie invece un illecito se apre i cordoni della borsa a una società che non ha concrete prospettive di uscire dalla crisi.

Sono due i tipi di danno che derivano dall’abusiva concessione del credito da parte della banca: uno sul piano economico, perché diminuisce la consistenza del patrimonio sociale; l’altro sul piano contabile, in quanto la continuazione dell’attività d’impresa aggrava le perdite.
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