CASSAZIONE/ IL PROFESSIONISTA NON AVEVA PARLATO AI CLIENTI DEI GRAVAMI SUL BENE COMPRATO

di Paola Cavallero
Nell’ambito delle compravendite immobiliari, il notaio officiante l’atto di trasferimento è vincolato al compimento di tutte le attività accessorie, preparatorie e successive, e degli accertamenti preliminari catastali e ipotecari. Deve informare le parti di tutte le conseguenze che possono derivare dalla stipulazione del contratto che deve essere conforme alla legge e alla volontà delle parti e i cui effetti giuridici non devono essere pregiudicati da vincoli o da diritti di terzi di cui le parti non sono al corrente o sono state erroneamente informate dal notaio. Ciò posto, la condotta del notaio deve essere valutata anche in relazione alla violazione del «dovere di consiglio» al quale lo stesso è tenuto nei confronti dei clienti dovere che comporta che il professionista non solo informi gli acquirenti dell’esistenza dei gravami ma anche ne illustri in modo obiettivo e corretto le possibili conseguenze pregiudizievoli, tenuto conto che la mera opinione soggettiva del notaio circa l’inopponibilità del pignoramento non può di per sè esimerlo dall’anzidetto obbligo di informazione né esonerarlo da responsabilità nel caso in cui il suo convincimento risulti erroneo o, comunque, presenti margini di dubbiezza.

E’ quanto affermato dai giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza numero 20698 del 20 luglio del 2021 nell’ambito del contenzioso promosso avanti il tribunale di Chieti da due coniugi diretta a far valere la responsabilità professionale per inadempimento del notaio e a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’opponibilità, nei loro confronti, del pignoramento trascritto sull’immobile anteriormente all’atto di compravendita immobiliare intercorso con la parte venditrice. Gli attori lamentavano che l’immobile era risultato gravato da un’ipoteca e da un pignoramento che non erano stati indicati nel contratto e censuravano la condotta del notaio per avere omesso di effettuare le dovute visure, chiedendo il ristoro dei danni patiti per liberare il bene dal pignoramento, a seguito di transazione con l’istituto bancario procedente. Il Tribunale rigettava la domanda poiché dalle dichiarazioni rese dalla testimone escussa in corso di causa e dalla scrittura privata dalla stessa esibita, era emerso che gli acquirenti erano informati dell’esistenza delle due formalità pregiudizievoli, di talché non risultava configurabile a carico del notaio alcuna responsabilità per non avere indicato i gravami di cui gli acquirenti erano a conoscenza. Interposto gravame, la Corte d’appello di l’Aquila confermava la pronuncia rilevando che la predetta scrittura privata, sottoscritta dalle parti, era stata regolarmente acquista agli atti del processo, anche se successivamente alla scadenza dei termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie, e come tale utilizzabile ai fini del decidere.

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