LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE AL CONSULENTE ACCUSATO DI AVER IDEATO LA FRODE PER EVADERE L’IRES
Escluse responsabilità dirette
di Debora Alberici
L’ex amministratore della srl non risponde dei debiti fiscali della società estinta .
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 25530 del 21 settembre 2021, ha accolto il ricorso di un consulente fiscale accusato di aver ideato la frode per evadere l’Ires.

L’uomo ha presentato ricorso al Palazzaccio chiedendo di annullare la decisione con la quale la Ctr lo aveva condannato a versare i tributi evasi dall’ente.

Il gravame della difesa ha fatto breccia presso la sezione tributaria che, sul punto, ha accolto.

Per i Supremi giudici , infatti, la particolare ipotesi di responsabilità posta dall’articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 del codice civile, non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.

Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società. In altre parole, la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del decreto del presidente della Repubblica 29 s ettembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli articoli 1176 e 1218 del codice civile, e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.

Con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all’amministrazione finanziaria dal decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36, azione di responsabilità solo nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento.

*cassazione.net

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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