LA MANCATA VIGILANZA È UNO DEI PUNTI SU CUI SI FOCALIZZA UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

di Giovanni Musso
I sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori se gli amministratori hanno compiuto atti di mala gestio, se da tali atti sia derivato un danno a carico della società o dei creditori sociali e se la mancata vigilanza dei sindaci sull’operato degli amministratori abbia causato il suddetto danno.

E’ quanto si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n.24045 depositata il 6/9/2021. In particolare, una società cooperativa promuoveva azione di responsabilità contro amministratori e sindaci per avere omesso, di vigilare e controllare adeguatamente, al fine di evitare la mala gestio del presidente della società che aveva posto in essere gravi reati tra cui false fatturazioni e condotte illecite distrattive. La corte di Appello aveva confermato la decisione del giudice di rimo grado, condannando amministratori e sindaci in solido a risarcire il danno nella misura corrispondente alla sommatoria indistinta dei vari atti commessi.

Inoltre, la Corte precisava che non poteva essere fatta alcuna distinzione tra il diverso apporto di ciascun amministratore e dei sindaci nella determinazione del danno. Il collegio sindacale propone ricorso per Cassazione. La suprema Corte ricorda in via preliminare che la responsabilità civile dei sindaci è disciplinata dai seguenti principi: a) ex art. 2407, comma 1, cc, essi sono obbligati, di regola in forma solidale, al risarcimento dei danni imputabili al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (cd. responsabilità esclusiva); b) giusta l’art. 2407, comma 2, cc, gli stessi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica relativi, a norma dell’art. 2403 cc, al controllo dell’amministrazione della società, alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale. Nel primo caso, i sindaci rispondono a prescindere dall’inadempimento degli amministratori (ad esempio, false attestazioni compiute all’esito di una ispezione ex art. 2403, comma 3, cc); nel secondo, invece, è necessaria la contestuale responsabilità di questi ultimi. Un dato degno di nota, è che affinché sussista il nesso di causalità ipotetica tra l’inadempimento dei sindaci ed il danno cagionato dall’atto di mala gestio degli amministratori, nel senso che possa ragionevolmente presumersi che, senza il primo, neppure il secondo si sarebbe prodotto, o si sarebbe verificato in termini attenuati, è necessario che il giudice, di volta in volta, accerti che i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell’organo gestorio nell’adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto. E precisamente, di fronte ad un atto di mala gestio degli amministratori, i sindaci che vogliano evitare l’azione di responsabilità nei propri confronti, devono, oltre che verbalizzare il proprio dissenso nel verbale delle adunanze del collegio sindacale chiedere, se del caso per iscritto, notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione in ordine all’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione conferma la responsabilità dei sindaci ma poiché nel caso in esame non si verifica un unico fatto ma più fatti e danni in momenti diversi, la quantificazione del danno non può essere comune ed indistinta fra tutti i sindaci ma deve tener conto del contributo causale a tali fatti.

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