LE INDICAZIONI DELL’INAIL SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DI CONTAGIO DEI LAVORATORI

di Daniele Cirioli
Il contagio da Covid sul lavoro obbliga alla denuncia d’infortunio. Il datore di lavoro è tenuto a farla sempre, anche quando l’evento venga segnalato dall’Inps e/o dal lavoratore direttamente all’Inail. In questi casi è la sede Inail che ha ricevuta notizia a richiedere la denuncia al datore di lavoro, via Pec, dalla cui ricezione decorre il termine di due giorni entro cui inviarla per evitare la sanzione da 1.290 a 7.745 euro. Lo precisa lo stesso Inail nella circolare n. 24/2021.

La denuncia d’infortunio. L’obbligo ricorre per tutti gli infortuni prognosticati non guaribili in tre giorni (la cosiddetta franchigia), indipendentemente da valutazioni sull’indennizzabilità. La denuncia va presentata all’Inail in via telematica nel termine di due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Per gli infortuni mortali e per quelli con pericolo di morte, il termine è più breve, cioè pari a 48 ore dall’infortunio.

Il termine. Riguardo al termine (due giorni), l’Inail precisa che il giorno iniziale da cui decorre è il giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero che identifica il certificato d’infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria. Se cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Il sabato viene considerato giornata feriale. Per gli infortuni ricadenti nel periodo di franchigia (di tre giorni), ma poi estesi a più di tre giorni, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione del certificato medico di mancata guarigione nel periodo di franchigia.

Infortunio Covid-19. L’art. 42 del dl n. 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito che il contagio è «infortunio sul lavoro» nei casi di infezione avvenuta in «occasione di lavoro», con riconoscimento di tutela anche per il periodo di quarantena con astensione dal lavoro, sia per i datori di lavoro pubblici che privati. L’Inail precisa di essere tenuto a istruire il caso d’infortunio, non solo a seguito di certificato trasmesso dal medico o a seguito di denuncia del datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps (se il Covid non è «malattia»). In questi casi, la sede Inail che riceve il certificato o la segnalazione è tenuta a richiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia d’infortunio. Se il datore di lavoro non aveva avuto già notizia dell’infortunio e non era già a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine dei due giorni decorre dalla ricezione della richiesta di denuncia da parte dell’Inail via Pec o per posta ordinaria (in mancanza di Pec).

Due avvisi, poi sanzione massima. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio, l’Inail spiega che la denuncia d’infortunio rientra nel campo di applicazione della «diffida obbligatoria». Pertanto, gli ispettori Inail sono tenuti prima di tutto a emettere diffida a carico del datore, con invito a regolarizzare entro 15 giorni con pagamento della sanzione minima (euro 1.290). Se il datore di lavoro non provvede, l’ispettore procede con richiesta di pagamento della sanzione ridotta ex legge n. 689/1981 (di 2.580 euro) entro 60 giorni. In mancanza, l’ispettorato procede all’emissione di «ordinanza ingiunzione» e la sanzione potrà arrivare a 7.745 euro.

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