In qualità di soggetto Ires, anche il Fondo pensione preesistente può fruire, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, delle detrazioni previste per la riqualificazione sismica ed energetica dei fabbricati nonché per il recupero delle facciate. Il sismabonus, l’ecobonus e il bonus facciate sono dunque riconosciuti anche ai Fondi pensione preesistenti i quali, tuttavia, in quanto soggetti ad imposta sostitutiva, non potranno utilizzare direttamente le detrazioni in diminuzione dell’imposta lorda ma dovranno usufruire delle alternative modalità di fruizione delle agevolazioni. Queste le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 561 del 26 agosto 2021.
Un Fondo pensione preesistente è tale qualora sia stato costituito in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 92 del 1992 che ha regolamentato le forme di previdenza complementare. Successivamente, il legislatore, mediante un intervento positivo, ha cercato di gestire l’adeguamento dei Fondi pensione preesistenti alla normativa di settore stabilendo come il Fondo pensione possa effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliare. Gli investimenti immobiliari aventi a oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari, non devono tuttavia superare il limite del venti per cento del patrimonio immobiliare del fondo.
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