L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE MEGLIO L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE SUI PROGETTI UNITARI
di Sandro Cerato
Super sismabonus nei centri storici anche per la singola unità strutturale.
Le detrazioni collegate agli interventi antisismici (comprese il superbonus 110%) per gli edifici situati nei centri storici possono riguardare, infatti, le singole unità strutturali e non necessariamente l’intero aggregato edilizio in cui è ricompreso l’immobile oggetto degli interventi. È quanto emerge dalla risposta n. 598 dell’Agenzia delle entrate in relazione a una questione che nei mesi scorsi aveva suscitato numerose perplessità, anche a seguito di una precedente risposta della Dre Emilia Romagna (interpello n. 909-1222/2021 presentato il 19 maggio 2021).
Le norme. L’art. 16-bis, lett. i), secondo periodo, del Tuir, riguardante la detrazione per gli interventi di miglioramento sismico (applicabile anche per quelli che possono fruire del superbonus 110%), richiede che gli interventi stessi devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La norma pone alcuni interrogativi per gli interventi antisismici eseguiti sugli edifici ubicati nei centri storici, con particolare riguardo alla richiesta che gli stessi debbano essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La questione centrale riguarda la richiesta di un progetto unitario che farebbe quindi venire meno il beneficio fiscale laddove l’intervento riguardi solamente una singola unità immobiliare e non anche quelle «collabenti» o comunque anche le altre unità immobiliari che si appoggiano all’edificio. È del tutto evidente che nei centri storici delle nostre città o nei borghi gli edifici sono tra loro tutti collegati, ragion per cui è necessario comprendere il significato di «progetti unitari». Nei mesi scorsi la risposta della Dre Emilia Romagna, riguardante un edificio unifamiliare ubicato nel centro storico le cui mura perimetrali sono aderenti ad altri due edifici realizzati in epoca diversa e con tipologie costruttive differenti, aveva negato il diritto alla detrazione in assenza di un progetto unitario. In particolare, la Direzione regionale in questione ha affermato che, essendo l’immobile ubicato nel centro storico di Ravenna, è impedita la possibilità di fruire del superbonus per gli interventi antisismici eseguiti autonomamente in assenza di un progetto unitario, prescindendo dalla circostanza che l’edificio interessato da detti lavori costituisca unità strutturale. Al fine di dirimere i dubbi interpretativi emersi dalla risposta della Dre Emilia Romagna, la Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fornito alcune importanti risposte nel mese di luglio 2021 proprio in relazione alle condizioni per l’accesso alle detrazioni per interventi di miglioramento sismico (che comprendono come già detto anche il 110%) per gli edifici ubicati nei centri storici. In particolare, è stato chiarito che il riferimento ai progetti unitari contenuto nell’art. 16-bis, lett. i), del Tuir, può intendersi limitato al concetto di unità strutturale individuata e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. Ciò determina che le agevolazioni fiscali possono essere concesse anche per progetti riguardanti interventi locali aventi ad oggetto la singola unità strutturale. Si ricorda che il concetto di unità strutturale riguarda la porzione di aggregato edilizio che deve avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, è delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o ancora da edifici contigui strutturalmente ma almeno tipologicamente diversi. Nella risposta n. 598 l’Agenzia delle entrate, rispondendo a uno specifico quesito posto dal soggetto istante che chiede di chiarire la definizione di progetto unitario, rinvia al parere della citata Commissione consultiva in cui si chiarisce appunto che il riferimento a progetti unitari deve intendersi come limitato al concetto di singola unità strutturale individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti che possono anche essere redatti mettendo in atto interventi locali. L’Agenzia, quindi, pur precisando che l’individuazione nel singolo caso di specie dell’unità strutturale richiede verifiche tecniche che non competono alla stessa, ha colto l’occasione per confermare (e «cassare» la risposta della Direzione regionale Emilia Romagna) che la detrazione collegata agli interventi antisismici (compreso il superbonus) può riguardare la singola unità strutturale senza coinvolgere gli altri edifici confinanti.
La stessa questione si era posta anche per gli interventi di miglioramento sismico eseguiti sulle villette a schiera che, per loro natura, sono fisicamente collegate tra loro, ragion per cui ci si domanda se gli interventi antisismici devono coinvolgere tutte le unità immobiliari o possono riguardare anche la singola villetta. Anche in questo caso il parere della Commissione istituita dal Consiglio dei lavori pubblici ha ritenuto che rientrano tra gli interventi agevolabili anche quelli di riparazione o comunque riguardanti una singola villetta a schiera.
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