di Sonia Ciccolella
La Commissione, a due anni dall’implementazione nazionale della disciplina relativa ai requisiti di conoscenza e competenza, che prevede numerose norme di dettaglio aggiuntive rispetto agli Orientamenti Esma 1886/2015, propone attraverso una pubblica consultazione una rivisitazione del Regolamento Intermediari che sostanzialmente opera un rinvio diretto ai punti degli Orientamenti Esma in materia di conoscenze e competenze. Consob elimina dal testo regolamentare le numerose disposizioni che definiscono dettagliatamente modalità e criteri per garantire l’aggiornamento professionale del personale che presta il servizio di consulenza, rimettendo agli intermediari l’onere di identificare le modalità operative per garantire il rispetto degli standard previsti dalle Linee Guida Esma.
Tale scelta sorprende, soprattutto se si considera la fermezza della Commissione nel voler introdurre nel 2018 norme puntuali e di dettaglio aggiuntive rispetto agli Orientamenti Esma, norme che hanno portato tutti gli operatori del settore coinvolti, tra cui anche Anasf, a rivedere le proprie procedure interne in materia di formazione e aggiornamento professionale per poter essere conformi alle disposizioni regolamentari introdotte, ad esempio l’aumento del monte ore dei corsi di formazione, l’introduzione di procedure adeguate per effettuare il test finale di verifica delle conoscenze acquisite, la previsione di una opportuna attestazione dell’avvenuto aggiornamento professionale svolto dai consulenti finanziari e dal personale dipendente. Anasf ha partecipato alla consultazione inviando alla Commissione le proprie osservazioni. Secondo l’Associazione se da un lato è comprensibile la volontà della Commissione di voler lasciare agli intermediari una certa autonomia nella definizione delle procedure per garantire il rispetto degli Orientamenti Esma, dall’altro lato l’eliminazione di gran parte delle norme di dettaglio previste dal testo posto in consultazione fa emergere alcune criticità che sono state evidenziate alla Consob.
Il Regolamento Intermediari prevede che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede seguano le procedure di aggiornamento professionale adottate dal proprio intermediario, senza la possibilità di poter effettuare scelte personalizzate. Allo stesso tempo, è attribuita al consulente finanziario la responsabilizzazione rispetto ai propri obblighi di aggiornamento professionale, considerando che è prevista la sospensione da uno a quattro mesi dall’Albo per il consulente finanziario che non rispetti tali obblighi. Nell’ipotesi in cui l’intermediario preponente non provveda ad erogare la formazione, ferma la responsabilità di quest’ultimo, permane quindi in capo al consulente finanziario l’obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento professionale pena la sospensione dall’attività. Anasf ritiene che debba essere garantita al consulente finanziario la possibilità di provvedere autonomamente all’aggiornamento professionale necessario per poter svolgere la propria attività, avvalendosi della formazione erogata da soggetti terzi riconosciuti, quali ad esempio le associazioni di categoria che li rappresentano, enti formativi e di certificazione riconosciuti e di valenza europea (ad esempio, Anasf e Efpa). In generale l’Associazione ritiene che dovrebbe essere riconosciuta al consulente finanziario, come avviene per le professioni ordinistiche, la possibilità di valutare, implementare e completare il percorso formativo da seguire per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità della consulenza prestata e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse degli investitori.
Le modifiche regolamentari proposte stabiliscono inoltre che il consulente debba dimostrare il percorso di aggiornamento professionale svolto attraverso una documentazione che attesti l’avvenuto svolgimento dello stesso e che conservi tale documentazione per cinque anni. Allo stesso tempo viene eliminata dal Regolamento la disposizione che prevede che gli intermediari sono tenuti a tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando idonea attestazione al consulente finanziario che ne faccia richiesta. Cosa avviene se il consulente finanziario opera per un intermediario inadempiente in materia di aggiornamento professionale o che non voglia fornire l’opportuna documentazione richiesta? L’Associazione ha inoltre evidenziato alla Commissione che, qualora un consulente finanziario si trovasse a cambiare l’intermediario presso cui opera, la mancata armonizzazione dei percorsi d’aggiornamento professionale tra differenti intermediari, derivante dall’eliminazione delle norme di dettaglio ora previste, potrebbe avere come conseguenza il mancato riconoscimento dei percorsi formativi pregressi sostenuti dal consulente finanziario, ponendo il consulente stesso in una situazione di inadempienza rispetto agli obblighi di aggiornamento previsti. Anasf non condivide inoltre la proposta della Commissione volta a ridimensionare in modo significativo, in proporzione alle qualifiche possedute, l’esperienza richiesta per la prestazione del servizio di consulenza. L’Associazione ritiene che il periodo di esperienza minimo per poter svolgere il servizio di consulenza non possa in nessun caso essere inferiore ai 12 mesi previsti dalla disciplina vigente. Il periodo di praticantato che è stato implementato a seguito del recepimento delle Linee Guida Esma è infatti condizione necessaria per poter acquisire le conoscenze e le competenze utili per prestare un servizio di consulenza adeguato alle esigenze della clientela e per garantire la massima protezione degli investitori, soprattutto in un mercato in continua evoluzione caratterizzato da un sempre maggiore grado di complessità, in un contesto in cui l’incertezza e l’eccezionalità riferite alle politiche dell’Unione europea e dei governi nazionali, acutizzate dall’emergenza sanitaria, paiono destinate a rappresentare il nuovo paradigma di riferimento. L’Associazione ha poi evidenziato alla Commissione che le modifiche proposte, qualora confermate, creeranno nuovamente una divergenza di disciplina rispetto all’aggiornamento professionale degli operatori tra il settore finanziario che recepisce la MiFID e il settore assicurativo che segue la disciplina Idd, creando oneri ulteriori per i consulenti finanziari, proprio nel momento in cui, anche a seguito del recepimento della disciplina sui prodotti di investimento assicurativi Ibip, si era raggiunto tra i due settori un buon livello di armonizzazione, sia in termini di ore di formazione che di modalità di svolgimento dell’aggiornamento professionale, oltre al mutuo riconoscimento da parte delle due Autorità di vigilanza delle ore formative svolte nei due ambiti succedanei. (riproduzione riservata)
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