Ordinanza della Cassazione sulla mancata comunicazione della pronuncia sfavorevole
Il cliente deve provare l’utilità dell’impugnazione
di Dario Ferrara
L’avvocato è negligente ma non risarcisce il cliente. Possibile? Sì, perché per far scattare la responsabilità civile non basta provare l’inadeguatezza del professionista che non comunica il deposito della pronuncia sfavorevole: l’assistito deve pure dimostrare che l’avrebbe impugnata e che il rimedio esperito avrebbe avuto concrete possibilità di trovare ingresso. Il principio del «più probabile che non» si applica non all’accertamento del nesso fra omissione e danno e di quello tra il pregiudizio e le conseguenze risarcibili. È quanto emerge dall’ordinanza 17974/20, pubblicata il 28 agosto dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Diminuzione patrimoniale
Si salva il legale che pure non comunica la notifica del precetto al cliente che difende nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il che, lamenta l’interessato, non gli consente di impugnare la sentenza di primo grado. Ma accertare la negligenza del professionista non basta perché l’articolo 1223 cc postula la dimostrazione di un danno che consiste in una diminuzione patrimoniale per il cliente. Che dunque deve provare la lesione patita per l’inadempimento del legale e il nesso di causalità fra la condotta del professionista e il pregiudizio subito.
Giudizio prognostico
L’avvocato, insomma, è condannato a risarcire soltanto se si accerta che: un danno sussiste effettivamente; l’evento che produce la lesione all’assistito risulta riconducibile alla condotta del legale; se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni, il tutto secondo criteri probabilistici. Altrimenti manca la prova del nesso eziologico fra la condotta del legale – commissiva o omissiva – e il risultato che ne è scaturito. L’impugnazione non proposta integra l’ipotesi del mancato svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, personale o patrimoniale: l’evento non si verifica a causa di un’omissione e l’indagine non può che avvenire mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale che è mancata. Il cliente paga le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.
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