di Carlo Forte
Più difficile incorrere nel reato di abuso d’ufficio e responsabilità per danno erariale solo in caso di dolo. Sono queste le novità più importanti per gli operatori scolastici derivanti dall’approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle semplificazioni, varato il 4 settembre scorso dall’aula del senato (S.1883). Il testo è passato con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, grazie alla fiducia posta dal governo su un maxiemendamento, che recepisce tutte le modifiche al dispositivo apportate dalla maggioranza. Ed ora passa alla camera per l’approvazione definitiva. Le novità riguardano alcune modifiche apportate al testo dell’articolo 323 del codice penale e all’articolo 1 della legge 20/94. L’esimente della responsabilità per danno erariale, però, resterà in vigore solo fino al 31 dicembre 2021.
Va detto subito che per quanto riguarda il nuovo abuso d’ufficio il testo è rimasto identico a quello originario. Mentre, per quanto concerne le nuove disposizioni sulla responsabilità per danno erariale, la vigenza della non rilevanza della colpa grave rimarrà in vigore non più fino al 31 luglio 2021, come previsto nel testo iniziale, ma fino al 31 dicembre 2021. Ma vale solo per i comportamenti intenzionali e non per i comportamenti inerti od omissivi.
Abuso di ufficio: l’articolato prevede una modifica sostanziale di uno degli elementi costitutivi del reato. Attualmente l’abuso d’ufficio si configura in presenza di tre elementi: il comportamento intenzionale del soggetto che lo commette, che deve essere un dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni; la violazione di legge; il danno ingiusto causato dal comportamento doloso in violazione di legge.
La veste giuridica del reato come si deduce dal nuovo testo, invece, sostituisce la violazione di legge con la violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Passerà molto tempo prima che la Corte di cassazione ci spieghi cosa debba intendersi con questa espressione. Ma fin da adesso è agevole prevedere che il comportamento delittuoso potrà verificarsi solo in presenza di palesi violazioni di norme procedurali tassative. È da escludere, quindi, che laddove vi siano margini interpretativi possa configurarsi una qualche responsabilità penale. Resta da vedere cosa debba intendersi per atti aventi forza di legge. Allo stato attuale la dottrina e la giurisprudenza sono inclini nel ritenere che in tale nozione rientrino i decreti e le ordinanze governative. Ma anche su questo aspetto i tratti distintivi restano piuttosto fumosi.
Tra le fonti che regolano il rapporto di lavoro dei docenti, per esempio, a fronte della delegificazione di diverse materie contrattuali, figurano diversi decreti legislativi. Come, per esempio, il decreto 165/2001 che indica ai dirigenti scolastici e degli uffici le regole di condotta da tenere nell’istruzione del procedimento disciplinare. Paradossalmente, dunque, in questi casi potrebbe essere addirittura più facile incorrere nella responsabilità per abuso d’ufficio.
Quanto alla responsabilità per danno erariale, la nuova disciplina ne innova i presupposti cancellando la colpa grave e limitandola «ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta». E «La prova del dolo», recita il dispositivo «richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso». La misura alleggerisce la responsabilità dei dirigenti scolastici e del personale della scuola e aggrava l’onere della prova in capo a chi deve dimostrare l’intenzionalità del comportamento potenzialmente foriero della responsabilità.
Non basta, inoltre, che il comportamento del soggetto sia stato adottato intenzionalmente: è necessario che venga provato che l’agente abbia posto in atto il comportamento intenzionale con l’intento di cagionare l’evento dannoso. La nuova formulazione avrà soprattutto l’effetto di proteggere, almeno sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile e civile, i dirigenti scolastici e i docenti in riferimento ad eventi collegati alla gestione dell’emergenza sanitaria. Si pensi, per esempio, al caso del dirigente scolastico che disponga l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale inadatti a prevenire il contagio da Covid-19.
Oppure al docente che adotti misure disciplinari e organizzative all’interno della classe inadatte ad assicurare il distanziamento. Che qualora dovessero andare incontro a un giudizio di responsabilità, a seguito della condanna all’eventuale risarcimento del danno dell’amministrazione per effetto dell’insorgenza di eventi patologici collegati a tali comportamenti, con le vecchie norme sarebbero stati condannati anche in caso di negligenza o imprudenza. E che adesso saranno condannati a risarcire il danno solo se sarà accertato il dolo con onere della prova a carico della procura.
© Riproduzione riservata
Fonte: