A cura di Bianca Pascotto
Una conferma in merito al valore probatorio che assiste il verbale del pronto soccorso, è giunta dal Supremo Collegio con la recente pronuncia n. 16030 del 28 luglio scorso.
Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
IL CASO
Tizio si rivolge al Tribunale di Nola per ottenere il risarcimento del danno provocato da un veicolo che non si è fermato dopo l’urto, dileguandosi nel nulla. Tizio asserisce di essere stato colpito sulla parte sinistra mentre era in sella al proprio motociclo da un veicolo di colore chiaro che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo per poi terminare la propria corsa contro un muro di cinta con procurate serie lesioni personali.
Il Tribunale respingeva la domanda non ritendo provata la dinamica e analoga sorte subiva l’appello promosso avanti alla Corte di Napoli con conferma della sentenza di primo grado e delle ivi indicate motivazioni.
LA SOLUZIONE
Anche per la Cassazione non c’è margine per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
A giudizio del giudice di legittimità, sia la Corte d’Appello che il Tribunale avrebbero fatto buon governo delle norme che attengono alla prova e ai canoni di motivazione della sentenza, posti alla base della decisione assunta.
Dagli atti è emerso che nel verbale del pronto soccorso Tizio aveva dichiarato ai medici di essere sbandato in curva, senza alcun accenno al sedicente veicolo investitore, che poi sarebbe entrato in scena nella fase giudiziale.
Il veicolo, invece, sarebbe stato visto da un testimone oculare che avrebbe assistito all’incidente e che è stato escusso avanti al Tribunale, confermando l’urto e la responsabilità del veicolo non identificato.
Per entrambi i giudizi del merito, le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate inattendibili poiché in contrasto con il contenuto del verbale del Pronto Soccorso il quale, come da concorde giurisprudenza fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni ivi rese dalla parte alla presenza del medico che in quella veste svolge le funzioni di Pubblico Ufficiale.
La presenza, poi, di varie incongruenze in merito ai fatti occorsi, quali la mancata richiesta di intervento della Polizia, il notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la proposizione della querela contro ignoti che ha di fatto impedito la ricerca del veicolo investitore, la mancata proposizione della querela di falso contro il verbale del pronto Soccorso – quest’ultima necessaria per intaccare il valore di prova fidesfacente del documento – sono tutte circostanze che hanno motivato il giudicante a ritenere inattendibile la testimonianza e ab contrariis a elevare il certificato medico quale unica fonte di prova purtroppo non favorevole a Tizio.
Quello che però non torna in detta pronuncia e che se è vero, come è vero, che il verbale redatto dal medico pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata, detta efficacia non si estendere – né mai potrebbe – al contenuto e alla veridicità della dichiarazione rese dalla parte la quale come da ugual concorde giurisprudenza, può contestarle con ogni mezzo di prova senza necessità di proporre la querela di falso.
Cassazione civile n. 16030 del 28 luglio 2020