Condannato il dirigente di Sapri che aveva fatto programma generico per la sicurezza
Responsabilità quasi oggettiva in caso di incidente
di Giuseppe Mantica

Condannato ripetutamente il dirigente scolastico che programma con genericità la sicurezza degli ambienti ove accade un infortunio. La Corte di cassazione ha reso pubblica, giovedì 12 settembre, la sentenza n. 37766/2019 che, in termini concreti, punisce sia il preside che il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (rspp) di un liceo di Sapri a un mese di reclusione e al pagamento di una provvisionale risarcitoria di 15.000 ciascuno per un alunno infortunatosi a scuola. Il tema della sicurezza (originariamente trattato dal dlgs n. 626/1994) è retto dal decreto legislativo n. 81/2008 che, tra l’altro, pone adempimenti a carico di alcune figure ed assegna responsabilità di carattere penale. Lo scopo della norma è quello di avere una dettagliata mappa dei rischi e puntualissime misure preventive e protettive; le pene sono state poste per rafforzare la sensibilità della funzione.
Il fatto risale al luglio 2011 durante gli esami di stato (la sentenza nega la prescrizione del reato definito a otto anni di distanza, seppur per soli pochi giorni), quando un alunno si procurava lesioni precipitando da circa sette metri di altezza per il cedimento di una copertura plastica avente funzione di lucernaio.
Le circostanze meritano un’analisi perché, come hanno sostenute le difese, esse potevano dar luogo ad altre responsabilità escludenti quelle del preside e di rspp, nonché perché fanno emergere un eccesso di pena a carico di figure non univocamente protagoniste dell’evento (su questo fronte vi è vasta mobilitazione a favore del preside condannato).
L’alunno era venuto ad assistere agli esami di un compagno e si approssimava a fumare nei locali della scuola, per far questo di sua iniziativa accedeva ad un solaio di copertura del piano approfittando del fatto che la porta-finestra che lo delimitava (solitamente chiusa con un lucchetto e quindi invarcabile) era stata aperta da un collaboratore scolastico, per attenuare il caldo estivo; proprio mentre varcava l’uscio il ragazzo inciampava e cadendo infrangeva la cupoletta in plexigas, così che precipitava nel piano inferiore.
Sia le sentenze di merito che la Cassazione hanno rilevato delle manchevolezze nella programmazione e nella prevenzione, costituendo, secondo i giudici, violazioni per colpa omissiva degli obblighi rassegnati a tali figure istituzionali.
Le omissioni addebitate sono state: per non aver inserito, nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il rischio di caduta dall’alto; nel non aver interdetto in maniera idonea l’accesso al lastrico solare; la mancanza di segnale di pericolo relativa a tale accesso; per mancata informazione specifica dei collaboratori scolastici sulle modalità di apertura e di chiusura della porta, e anche per non aver chiesto alla Provincia interventi di manutenzione idonei e specifici al fine di migliorare la situazione della sicurezza per il rischio di caduta dall’alto.
Le contestazioni più significative e non del tutto infondate, tanto da portare molti a chiedere un intervento sulla stessa normativa che sul punto appare troppo zelante, riguardano la presunzione ineludibile di responsabilità per eventi che si verificano anche a causa di irregolarità altrui. Lo stesso dirigente scolastico nel corso della vicenda si era già rivolto al ministro protempore al fine di esortare le forze politiche ad una revisione del decreto. Una richiesta caldeggiata da tutta la categoria che chiede maggiore protezione.
I giudici tuttavia hanno, seppur con il minimo della pena e la sospensione, applicato alla lettera il dettato normativo.
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