Nella RCA, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce limitato, per volontà di legge, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019 n. 16148