PREVIDENZA

L’adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria

Autore: A. Cauzzi e M.E. Scipioni
ASSINEWS 311 – settembre 2019

Così recita il secondo comma del primo articolo del decreto legislativo n. 252 del 2005 e proprio il carattere libero e volontario dell’adesione rappresenta l’elemento distintivo del secondo pilastro del nostro sistema previdenziale. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
• lavoratori dipendenti;
• lavoratori autonomi o liberi professionisti;
• lavoratori pubblici;
• lavoratori con un’altra tipologia di contratto;
• famigliari a carico di un familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare;
• pensionati che non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, per il 2019).

L’iscrizione deve avvenire almeno un anno prima del raggiungimento dell’età del pensionamento di vecchiaia. Tenendo conto delle osservazioni condotte più volte su queste pagine relativamente alle prestazioni future del primo pilastro, che prevendono coperture ben meno generose rispetto a quelle su cui si poteva contare nel passato per lo più dovute al passaggio al sistema di calcolo contributivo, a un mercato del lavoro instabile con carriere discontinue, le categorie lavorative “più bisognose” di previdenza complementare sono:
• I liberi professionisti, iscritti alle casse privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 quali ad esempio i dottori commercialisti, i geometri, gli ingegneri; quelli iscritti alle casse regolate dal D.Lgs. 103/1996 che applicano integralmente il metodo contributivo come ad esempio i periti industriali, gli psicologi, gli infermieri professionisti. Questi lavoratori, in base ai modesti livelli di contribuzione attuali (10-15% di contributo soggettivo e 2-4% di contributo integrativo di cui solo una parte destinato ai fini previdenziali) avranno tassi di sostituzione del 30-35%.

• I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e imprenditori agricoli) con particolare riguardo a quelli che avendo iniziato l’attività dal 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore della riforma Dini) sono inseriti nel metodo contributivo e a quelli con modesta anzianità (meno di 18 anni di contribuzione) che avranno la pensione pubblica calcolata col sistema misto; anche per questi lavoratori, che versano contribuzioni del 24-25% (rispetto al 33% dei dipendenti), il contributivo inciderà parecchio sulle prestazioni.

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