Nell’infortunio mortale sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente, imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni affidategli, costituisce concretizzazione di un rischio eccentrico, per l’esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che proprio al governo del rischio di comportamento imprudente del garantito sono finalizzate.
In questo caso, l’evento che si verifichi, potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore piuttosto che al comportamento – del tutto osservante – del (non più) garante.
Cassazione penale sez. IV, sentenza del 20/03/2019 n. 27871