RISARCIMENTO DANNI

Con la sentenza n. 2330 del 2019 la Cassazione Civile ha ribadito che il danneggiato non può frazionare la domanda di risarcimento dei danni materiali dalle lesioni personali subite nel medesimo sinistro, salvo che non sia “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento

ASSINEWS 311 – settembre 2019

Nel solco dell’orientamento giurisprudenziale dominato, tra le altre, dalla sentenza delle sezioni unite n. 23726 del 15 novembre 2007, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, censurano come comportamento contrario alla buona fede e come abuso dello strumento processuale «la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria».

Questo principio, enucleato nell’ambito dell’obbligazione negoziale, è stato, successivamente applicato anche al sistema della responsabilità civile, allorquando, si è statuito che «il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale » (ex multis Cassazione Civile sez. III del 21 ottobre 2015 n. 21318).

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