Omicidio colposo: è questa l’ipotesi di reato che si configura quando un conducente passa con il giallo, facendo affidamento sull’altrui rispetto delle norme del codice della strada. Lo ha chiarito la IV sezione penale della Cassazione nella sentenza 37004/2019, ribadendo i seguenti principi di diritto: «In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili» e «l’utente della strada non è responsabile dell’infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest’ultimo, soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell’evento, e non sua concausa». La vicenda sulla quale è intervenuto il collegio giudicante aveva ad oggetto un incidente avvenuto a un incrocio stradale debitamente regolato dal semaforo: il conducente di un autobus di linea impegnava l’incrocio nonostante il semaforo giallo; a sua volta, un motociclista, inizialmente fermo allo stop, decideva di imboccare l’incrocio nella stessa direzione di quella del mezzo pesante, finendo, così, per urtare contro il suo fianco destro. A nulla sono valse le censure dell’autista del mezzo pesante il quale, in sede di ricorso, lamentava «l’inesistenza del concorso colposo nel reato», adducendo il fatto che ovemai avesse frenato bruscamente, avrebbe potuto mettere in pericolo sia eventuali passeggeri che altri utenti della strada: si trattava di una situazione per lui imprevedibile ed inevitabile «da attribuirsi alla esclusiva condotta del motociclista». Di diverso parere sono stati gli ermellini, i quali nel confermare la decisione di merito, hanno rigettato il ricorso e lo hanno condannato al pagamento delle spese processuali.
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