Dalla malattia alla maternità: i diritti degli iscritti alla gestione separata dopo il dl 101/19
Dal 5/9 indennità raddoppiata. Con un mese di contributi
Pagina a cura di Daniele Cirioli
Raddoppiate le indennità di malattia a favore dei lavoratori parasubordinati, cioè dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps. Dal 5 settembre, infatti, è aumentata del 100% l’indennità per degenza ospedaliera e, di conseguenza, l’indennità di malattia. A stabilirlo è l’art. 1 del decreto legge n. 101/2019 (c.d. decreto su crisi d’impresa), pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4 settembre 2019, che riduce inoltre a un mese soltanto, in luogo di tre, il requisito di contribuzione per il diritto alle indennità di malattia e anche al congedo di maternità e a quello parentale. Vediamo le novità.
Quando si ammala il collaboratore. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps spetta una tutela che contempla due tipi di prestazioni: a) malattia; b) degenza ospedaliera.
Nell’uno e nell’altro caso viene riconosciuta un’indennità, ma solo ai lavoratori iscritti alla predetta gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quelli cioè che pagano l’aliquota contributiva piena del 34,23%, ovvero del 33,72% se non c’è diritto all’indennità di disoccupazione, Dis-Coll, ovvero del 25,72% per i professionisti senza cassa).
I requisiti. Entrambe le indennità, di malattia e di degenza ospedaliera, spettano a condizione che risultino accreditati a favore del lavoratore, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento (malattia o ricovero), almeno tre mesi, anche se non continuativi, di contribuzione dovuta alla gestione separata: così è stato per le malattie insorte fino al 4 settembre.
Per quelle insorte dal giorno seguente, invece, il requisito è ridotto a un mese solo.
Restano fermi gli altri requisiti e, in particolare, quelli reddituali per cui nell’anno solare precedente quello dell’evento il reddito non deve superare il 70% del massimale contributivo annuo (per gli eventi 2019, il reddito non può superare il 70% del massimale 2018, pari a 101.427 euro, quindi 70.999 euro).
Indennità per degenza ospedaliera. Spetta per tutte le giornate di ricovero fino a massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital. Fino al 4 settembre l’indennità è pari all’8%, 12% o al 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno di inizio della degenza (102.543 euro nel 2019), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da tre a quattro mesi l’8%; da cinque a otto mesi il 12%; da nove a dodici il 16% (si veda tabella). Dal 5 settembre, le predette percentuali sono raddoppiate.
Indennità di malattia. Spetta, nell’anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (Inps, circolare n. 76/2007).
L’indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni (c.d. giorni di «carenza» di malattia).
Fino al 4 settembre l’indennità è pari al 4%, al 6% o all’8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo fissato per l’anno d’inizio della malattia (102.543 euro nel 2019), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia: da tre a quattro mesi il 4%; da cinque a otto mesi il 6%; da nove a dodici mesi l’8% (si veda tabella). Dal 5 settembre, le predette percentuali sono raddoppiate.
Le patologie gravi. Si ricorda che per le malattie certificate come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque comportanti inabilità a lavoro temporanea del 100%, c’è l’equiparazione alla degenza ospedaliera. In tali casi, ha spiegato l’Inps, equiparando l’evento di malattia alla degenza ospedaliera, ne deriva l’applicazione di una disciplina diversa, tra l’altro, della durata della tutela riconosciuta (da massimo 61 giorni annui previsti per la malattia a massimo 180 giorni annui per la degenza ospedaliera), nonché dell’ammontare dell’indennità spettante, che praticamente raddoppia.
La maternità dei co.co.co. L’arrivo di un bimbo comporta a favore dei parasubordinati, in maniera simile ai dipendenti, il diritto al riconoscimento delle seguenti tutele:
un congedo di maternità (alla madre) o di paternità (al padre, se non ne fruisce la madre);
un congedo parentale sia alla madre che al padre, in maniera autonoma.
Le tutele non spettano indistintamente a tutti i lavoratori parasubordinati, ma solo a quelli che pagano l’aliquota contributiva piena (come in precedenza specificato).
Congedo di maternità. Il congedo di maternità comprende i seguenti periodi:
2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto;
periodo d’interdizione anticipata disposti dall’Asl (per gravidanza a rischio) o ispettorato territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili);
tre mesi successivi al parto;
in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni tra la data presunta e quella effettiva di parto;
in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto;
periodo d’interdizione prorogata dal lavoro disposti dall’ispettorato territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili).
Il giorno del parto e considerato a se e si aggiunge ai cinque mesi di congedo di maternità.
In caso di parto gemellare la durata del congedo non varia. L’indennità di maternità è erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.
Congedo di paternità. Al papà lavoratore parasubordinato spetta il diritto al congedo di paternità esclusivamente nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
Il requisito contributivo. Per il diritto all’indennità è necessario il possesso di almeno tre mesi di contributi all’aliquota maggiorata, nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità. Questo è stato valido fino al 4 settembre.
Dal 5 settembre, invece, il requisito è di un mese soltanto. Non è necessario che i contributi siano stati effettivamente versati: basta che siano dovuti.
Ciò in virtù del principio di «automaticità» delle prestazioni, tipico dei dipendenti, che il Jobs Act (dlgs n. 80/2015) ha esteso ai parasubordinati. Dal principio sono esclusi i professionisti senza cassa e gli altri lavoratori con partita Iva, in quanto responsabili personalmente del pagamento dei contributi.
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