GIURISPRUDENZA
dalla Redazione
ASSINEWS 311 – settembre 2019
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – “CCII”) rappresenta una riforma organica delle procedure di insolvenza ed un punto di svolta rispetto al passato. La riforma è stata varata con l’intento di prevedere l’insolvenza dell’impresa tramite l’adozione di procedure atte alla salvaguardia della continuità aziendale ma, ancora prima, tramite l’adozione di modelli organizzativi adeguati che richiedano, da parte di tutti i soggetti coinvolti, una valutazione continua dell’azienda ed un intervento tempestivo al primo sintomo di difficoltà.
L’entrata in vigore del codice nella sua interezza è fissata per il prossimo 15 agosto 2020 ma alcuni articoli sono già esecutivi dal 16 marzo 2019. Tra le misure già in vigore vi sono alcune novità che incidono in maniera significativa sulla responsabilità di amministratori e sindaci,1 e, di conseguenza, sui rischi coperti dalle relative polizze assicurative.
Ciò che traspare dal nuovo quadro normativo è un’estensione delle responsabilità sia in capo agli amministratori, investiti dal Legislatore del dovere di compiere una prima valutazione del potenziale deterioramento dell’azienda, sia in capo ai sindaci, chiamati ad assicurarsi che gli amministratori verifichino l’adeguatezza del sistema contabile e organizzativo adottato e che, in mancanza, attivino le procedure di allerta previste.
Amministratori
Con la modifica dell’art. 2086 c.c. agli amministratori viene demandato il compito di creare un assetto societario organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa nonché di predisporre «senza indugio» gli strumenti di controllo idonei a verificare e fronteggiare una eventuale crisi.
Il mancato assolvimento di questi obblighi integra una violazione di legge che espone gli amministratori ad un’azione di responsabilità che, alla luce della modifica del disposto dell’art. 2476 c.c., è ora espressamente attribuita anche ai creditori sociali delle S.r.l.. Inoltre, seppur vero che l’obbligo di valutare «l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società» non rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento, considerando quanto previsto dall’art. 2381 c.c. in capo all’amministratore delegato nelle s.p.a., tale obbligo viene però ora esteso dal CCII a tutte le tipologie di società previste dal codice civile (incluse le società di persone).
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