di Francesca De Nardi

Il responsabile dei danni derivanti da cinghiali selvatici va individuato nell’ente locale a cui siano concretamente affidati i poteri di gestione e controllo della fauna. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, Sez. III civile con la sentenza del 28 agosto 2019 n. 21757. Nel caso in esame un privato aveva citato, davanti al tribunale di Taranto, la regione Puglia affinché venisse condannata al risarcimento dei danni causati alla produzione olivicola svolta su terreni di sua proprietà, a causa dell’ingresso di un branco di cinghiali.
Il tribunale di Taranto aveva ritenuto che la regione fosse responsabile ai sensi della legge n. 157/1992, il cui articolo 1 attribuisce, per l’appunto, alle regioni a statuto ordinario la gestione della fauna selvatica, assegnando loro il compito di stabilire piani quinquennali di pianificazione faunistica venatoria e di provvedere al controllo della fauna sia con metodi ecologici sia attraverso piani di abbattimento. Al contrario, la Corte d’appello di Lecce, adita dalla regione Puglia, aveva accolto l’appello, stabilendo che, dal quadro normativo regionale, mentre alla regione spetta il compito di stabilire le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, alle province spettano, invece, i compiti attuativi, le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, comprese la vigilanza, per competenza propria, in virtù dell’autonomia a esse attribuite dalla legge statale e non per delega delle regioni.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione di secondo grado.
Non può dubitarsi, infatti, che il criterio di imputazione della responsabilità «sia posto al livello di governo al quale la legge delega le funzioni amministrative in tema di fauna selvatica» ovvero della provincia: senza escludere che la Regione, per suo conto, debba rispondere delle eventuali omissioni sul piano normativo e regolamentare, alla provincia è stato riconosciuto, con adeguato margine di autonomia, il potere di gestione e di controllo del territorio e della fauna esistente, supponendo che il livello amministrativo provinciale sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi come quello oggetto della causa.
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