Natura differenziata per le somme corrisposte agli agenti: oltre alle provvigioni (che assumono connotazione di ricavi), infatti, gli stessi sono destinatari di somme corrisposte a titolo di indennità al momento della cessazione del rapporto. Sul piano contabile, le problematiche relative le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia producono effetti sia in capo all’impresa preponente che all’agente. In particolare, tenuto conto dei rapporti di agenzia e delle indicazioni del documento Oic 31, l’impresa proponente è tenuta ad accantonare un fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, da movimentare nel passivo di stato patrimoniale: in particolare, gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B.1 del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.

Nel passivo di stato patrimoniale, quindi, viene stanziato un fondo per l’importo, previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società. Rientrano, invece, nella voce B.7 «per servizi» del conto economico, gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza e ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Conseguentemente la scrittura contabile è la seguente: «Indennità per cessazione agenzia» a «Fondo indennità agenti».

Riguardo, poi, al fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia (che accoglie l’indennità dovuta all’agente all’atto della cessazione del rapporto) il documento Oic 31 fornisce alcune indicazioni circa l’importo dell’indennità: tale ammontare, se il contatto risale a cinque o più anni, non può superare una cifra equivalente a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente; diversamente, se il contratto risale a meno di cinque anni, l’ammontare dell’indennità si determina tenuto conto della media del periodo in questione. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere anche un «patto» che limita la concorrenza da parte dell’agente. Tale clausola comporta la corresponsione all’agente di un’indennità di natura non provvigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia.

In tal caso, l’indennità va commisurata alla «durata» del vincolo di non concorrenza (non superiore a due anni, dopo l’estinzione del contratto), alla «natura» del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. Un ulteriore elemento di cui tener conto riguarda il processo di stima del fondo. Tenuto conto, infatti, dell’equiparazione tra il fondo per indennità di cessazione agenzia e i fondi per rischi e oneri, è possibile procede alla attualizzazione del valore iscritto nel passivo patrimoniale (Oic 31, paragrafo 34).

Tale previsione è, tuttavia, facoltativa, in quanto non in tutti i casi la stima del valore del denaro connesso a un orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante. Ancora, tenuto conto della incertezza nel valore dell’indennità da corrispondere all’agente in caso di cessazione del rapporto, è possibile che il fondo stanziato sia esuberante rispetto all’ammontare da corrispondere: in tal caso, la differenza costituisce sopravvenienza da rilevare a conto economico. Per quanto riguarda, infine, gli aspetti contabili in capo all’agente, si rammenta che questi è tenuto a rilevare il quantum percepito nell’ambito della voce A.1 del conto economico nel caso in cui l’attività di agenzia sia attività caratteristica, ovvero nella voce A.5 negli altri casi. Ne consegue che la relativa scrittura contabile sarà «Crediti per indennità di cessazione agenzia» a «Indennità di cessazione agenzia».

Un ultimo aspetto che si vuole qui segnalare concerne il cosiddetto Firr, ossia, il Fondo gestito da Enasarco in cui le società mandanti accantonano annualmente l’indennità dovuta all’agente alla cessazione del rapporto; l’erogazione avverrà direttamente dall’ente, eccezione fatta per la somma dovuta nell’anno di interruzione del rapporto.

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