GIURISPRUDENZA
Inammissibilità del cumulo tra indennizzo e risarcimento
Autore: Avv. Laura Opilio e Avv. Luca Odorizzi
ASSINEWS 300 – settembre 2018
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 12565 del 22.05.2018, ha preso posizione sulla vexata quaestio del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
La questione può essere riassunta nei seguenti termini: nella liquidazione del danno da fatto illecito, si deve tener conto, detraendolo, del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che l’assicurato ha ottenuto in conseguenza del medesimo fatto?
Su questo tema si sono manifestati nel tempo due orientamenti contrapposti.
L’orientamento tradizionale (Cass., n. 4019/1954, n. 971/1968, n. 961/1970, n. 1347/1970, n. 3562/1971, n. 4473/1985, n. 2051/1988, n. 1135/1999; n. 19766/2003) ammette, a determinate condizioni, il cumulo. In particolare, sostiene che l’assicurato-danneggiato possa sommare indennizzo e risarcimento se l’assicuratore non esercita la surrogazione.
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