Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Nel caso oggetto di decisione è stata esclusa la responsabilità dell’Ente per la morte di un motociclista, che aveva perso il controllo del veicolo a causa di una buca del manto stradale, atteso che nel corso di causa era risultata decisiva la valutazione della condotta imprudente alla guida, testimoniata anche dalla velocità eccessiva.
Cassazione civile sez. VI, 09/05/2018 n. 11023