Nell’accertamento della responsabilità civile il presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che si assume essere il comportamento potenzialmente dannoso e il danno che si assume esserne derivato.
Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di un’eventuale colpa, né l’accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale.
E’ stato escluso, nel caso oggetto di decisione, il risarcimento in favore dei parenti di un fumatore morto a causa di tumore, atteso che il giudice del merito aveva fatto corretta applicazione del principio della “causa prossima di rilievo” costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.
Cassazione civile sez. III, 10/05/2018 n. 11272