Le particolari condizioni di traffico avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo investitore non solo il rispetto dei limiti di velocità prescritti dalle norme di riferimento quanto, più in generale, di conformare la condotta di guida a particolare prudenza e circospezione, con riferimento ai precetti di cui all’art. 141 codice della strada soprattutto quando, come nel caso di specie, la visibilità era limitata dalla presenza di altri veicoli e doveva ritenersi prevedibile, in prossimità di un incrocio, l’attraversamento di un pedone.
Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che possano avere precluso la possibilità di percepire l’attraversamento intrapreso dal pedone, laddove la giurisprudenza esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 18 maggio 2018 n. 22019