Il delitto di fuga si configura anche nel caso in cui colui che
- in occasione di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento
- e da cui sia derivato un danno alle persone
effettui sul luogo una sosta momentanea del tutto insufficiente alla sua identificazione e a quella del veicolo.
Cassazione penale sez. IV, 28/03/2018 n. 18406