Secondo l’art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Nel caso oggetto di decisione, è stata esclusa la responsabilità dell’ente per i danni occorsi a una donna inciampata su un marciapiede che presentava evidenti disconnessioni della pavimentazione.
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018 n. 10938