Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto – quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto – , ha l’onere di provare
- il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso e il trasporto medesimo
dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e durante le fermate, essendo egli tenuto a indicare la causa specifica di verificazione dell’evento.
Incombe, invece, al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
Cassazione civile sez. III, 20/04/2018 n. 9811