di Adelaide Caravaglios

Non c’è responsabilità professionale dell’avvocato per il rigetto della domanda, se il cliente omette di fornire i nomi dei testimoni: lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 20858/2018, intervenendo sul ricorso di una signora, la quale nel processo per infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto dell’edificio condominiale aveva chiamato in causa il proprio legale per sentirlo condannare al risarcimento danni da inadempimento del mandato conferitogli.

In particolare, in primo grado, la donna lamentava il fatto che nel redigere gli atti il professionista si era limitato a produrre solo una perizia extragiudiziale e le fatture relative ai lavori eseguiti nel proprio appartamento, ma non aveva articolato alcun mezzo istruttorio, inducendo, di conseguenza, i giudici al rigetto della domanda ed all’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali. In appello, veniva escluso qualsiasi tipo di responsabilità professionale del legale nello svolgimento del proprio incarico, dal momento che – come già risultava nell’atto introduttivo – questi aveva articolato capitoli di prova idonei a dimostrare il nesso di causalità tra il danno e l’evento, ma era stato costretto a riservarsi di indicare il nome dei testimoni in un secondo momento: doveva essere la cliente a fornirlo, ma ciò non era avvenuto. Un’ulteriore conferma del fatto che la mancata indicazione di tali nominativi fosse da imputarsi non al professionista ma alla donna – affermava ancora la Corte territoriale – era il mancato appello avverso la sentenza di rigetto, così «evidenziando la carenza probatoria». In sede di legittimità, i giudici della III sezione civile hanno ricordato, innanzitutto, come rientra nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di diligenza cui tale attività deve essere improntata, la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza: «Il difensore deve essere consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone ecc.». Ora, sebbene la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda «è di per sé manifestazione di negligenza», nel caso di specie bisognava rilevare che il motivo per il quale la domanda era stata rigettata non risiedeva nell’inadempienza del legale bensì in quello della cliente, la quale non aveva offerto prove liberatorie.

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