L’organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per sé non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza dovuta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.
L’organizzatore e il gestore di attività sportive con caratteristiche di pericolosità quali il rafting si trovino in una posizione di protezione nei confronti nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa e che, per andare esenti da responsabilità, devono adottare tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e per impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 luglio 2017 n. 18903